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Abolita la marca da bollo per A.S.D. e S.S.D. a RL con la Legge di Bilancio.

La legge di bilancio abolisce l’onere della marca da bollo per Associazioni e società sportive.

La legge di bilancio 2019 estende l’esenzione dall’ imposta di bollo anche per associazioni e società sportive dilettantistiche. Occorre precisare che tale disposizione vigeva già per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva dal 2003.Tale disposizione viene così estesa anche a tutte le associazioni e società sportive riconosciute dal CONI. Pertanto non occorrerà più inserire il bollo sui documenti, sugli atti, sui resoconti ed estratti conto dell’associazione nonché nelle ricevute della pratica sportiva.

Ricordiamo qual è la disposizione vigente sino al 31-12-2018.

Quando veniva emessa la   ricevuta, oppure una fattura esente dall’ Imposta sul valore aggiunto (IVA), quando questa superava il limite dei €77,47 occorreva  inserire una marca da bollo da 2 euro.

Quando è dovuto il bollo?

Parliamo de caso di incasso dei cosiddetti corrispettivi specifici, ovvero quote “de-commercializzate” incassate dall’ associazione per quote di partecipazione, di frequenza, ecc. da parte di soci, tesserati o associati in ossequio con la normativa di riferimento.

Parliamo pertanto delle sole associazioni/società in regime agevolato legge 398/1991 che ne hanno diritto a vedersi esentati da imposta le quote incassate per le finalità sociali dell’ente. L’articolo di legge che dispone tale agevolazione è l’articolo 148 del TUIR 

In pratica… in quali casi non occorre più il Bollo?

– la quota di partecipazione al corso di Arti Marziali , ginnastica, danza , pesistica ecc… di una associazione sportiva dilettantistica  o comunque le ricevute per la pratica sportiva di una qualsiasi Associazione e società sportiva dilettantistica;

– la fattura di una ASD o SSD esente da IVA;

In tutti i casi dove l’associazione incassa un corrispettivo specifico, questa può emettere una ricevuta non fiscale che dovrà senza dover riportare l’imposta di bollo da 2 Euro qualora l’importo superi i 77,47 Euro.

Possiamo inviare la ricevuta di pagamento via mail?

SI. La ricevuta di pagamento può essere trasmessa ai soci e tesserati via mail, con il superamento dell’obbligo dell’imposta di bollo diventa più semplice il rispetto delle regole.

Normativa di riferimento dell’imposta di bollo per le Associazioni.

Sulla ricevuta per la quota di partecipazione occorre apporre una marca da bollo  pari a 2,00 Euro ai sensi dell’art. 13, co. 1, della Tariffa allegata al dpr 642/1972 e della L. 71/2013.

Quando non è dovuta l’imposta di bollo per le Associazioni

Non è dovuta imposta di bollo nei seguenti casi:

– Onlus iscritte all’ apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
– Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91);
– Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
– Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (Legge di Bilancio 2019).

La rivoluzione con l’ingresso della Riforma del Terzo Settore

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nel corso di TELEFISCO 2018, ha affermato che “l’ampia formulazione della disposizione recata dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto”ancorché non espressamente menzionati dalla norma, superando il precedente orientamento interpretativo (Circolare 168/1998).  Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l’esenzione dall’ imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare l’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’ imposta di bollo”.

Sanzioni nel caso di irregolarità

La sanzione va da una a cinque volte l’importo dovuto, occorre pagare la marca da bollo omessa, con possibilità (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater).

a cura del

Dott. Maurizio Gagliotta

Esperto in Fiscalità  Sportiva

Componente Commissione Fiscale AGAR SPORT MANAGEMENT

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