Posted by REDAZIONE on 10 Novembre 2014
Riguardo al decreto 81/2008 il documento segnala che con la conversione del Decreto-Legge 69/2013 sono state apportate significative modifiche in relazione all’applicabilità della legislazione sulla tutela dei lavoratori ai volontari.
In particolare per effetto della nuova formulazione del comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 “il regime di tutela già previsto per i volontari delle OdV di cui alla legge 266/1991 è stato esteso tal quale anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in qualità di:
– volontari delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui alla legge 383/2000;
– volontari delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di cui alla legge 398/1991;
– volontari delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro di cui all’articolo 90 della legge 289/2002;
– direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (ai sensi dell’articolo 67 del D.P.R. 917/1986);
– soggetti che realizzano ‘esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e di qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto’ (ai sensi dell’articolo 67 del D.P.R. 917/1986)”.
La nuova formulazione del comma 12-bis è la seguente:
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. |
Per Info :
Ing. Enrico Siniscalchi
tel. 348.8844509
Esperto Sicurezza Luoghi di lavoro
Gruppo Docenti AGAR