3. Commissione di coordinamento
3.2. Per le questioni che la Commissione potrebbe ritenere essere nell’incapacità di risolvere, o per le quali una delle parti, qualunque essa sia, rifiutasse di agire in conformità alla sua decisione, la Commissione di coordinamento dovrà segnalare tale fatto e le circostanze ad esso collegato alla Commissione Esecutiva del C.I.O., che prenderà la decisione finale.
3.3. Durante i Giochi Olimpici, le competenze della Commissione di coordinamento saranno esercitate dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e il presidente della Commissione di coordinamento potrà essere invitato ad assistere alle riunioni giornaliere di coordinamento con il C.O.J.O
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 41
Il mandato della Commissione di Coordinamento è il seguente:
1. Assicurarsi che tutte le FI e tutti i C.N.O. siano pienamente informati, tramite il C.O.J.O., e nel caso, su propria iniziativa della Commissione di coordinamento, di tutti gli sviluppi relativi ai Giochi Olimpici.
2. Assicurarsi che la Commissione Esecutiva del C.I.O. sia tenuta pienamente informata delle opinioni espresse dal C.O.J.O., dalle FI e dai C.N.O. sulle questioni legate ai Giochi Olimpici.
3. Esaminare, dopo avere consultato la Commissione Esecutiva del C.I.O. e il C.O.J.O., i settori nei quali una benefica cooperazione potrà essere instaurata tra i C.N.O., in particolar per quanto riguarda il trasporto aereo, i noli, l’affitto di alloggi per gli ufficiali supplementari, le procedure di attribuzione dei biglietti alle F.I., ai C.N.O. ed alle agenzie dei viaggio accreditate.
4. Suggerire al C.O.J.O. e fissare, con riserva dell’approvazione della Commissione Esecutivo del C.I.O.:
4.1. le disposizioni per gli alloggi e le installazioni al Villaggio Olimpico e sui siti di gara e di allenamento;
4.2. le spese di partecipazione, di alloggio e dei relativi servizi che dovrà fornire il
C.O.J.O.;
5. Ispezionare le installazioni di gara, di allenamento e altre e fare rapporto alla Commissione
Esecutiva del C.I.O. su tutte le questioni che non avrà potuto risolvere.
6. Assicurarsi che il C.O.J.O. risponde in modo appropriato alle attese dei Capi Missione.
7. Creare dei gruppi di lavoro specializzati o nominare degli esperti, con riserva dell’accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O., con lo scopo di esaminare questioni precise legate all’organizzazione dei Giochi Olimpici e rivolgere raccomandazioni alla Commissione di coordinazione sulle migliorie che dovrebbe apportare.
8. Effettuare, dopo i Giochi Olimpici, un’analisi sulla loro organizzazione e presentare un rapporto a tale proposito alla Commissione Esecutiva del C.I.O.
42 – Villaggio Olimpico *
1. Allo scopo di riunire in uno stesso luogo tutti i concorrenti, ufficiali e personale di squadra, l C.O.J.O. deve approntare un Villaggio Olimpico per un periodo che dovrà iniziare almeno due settimane prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi dell’Olimpiade, e iniziare almeno otto giorni prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi Olimpici d’inverno. il Villaggio Olimpico dovrà rispettare le richieste specificate nella “Guida per il Villaggio Olimpico” adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. Il numero di Ufficiali e personale di squadra da alloggiare al Villaggio Olimpico sarà specificato nella “Guida per l’iscrizione alle competizioni sportive e per gli accreditamenti” adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 42
1. Nel caso in cui il C.I.O. autorizzi il C.O.J.O. a fare svolgere delle gare in un luogo diverso dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della “Guida del Villaggio Olimpico”.
2. Qualora il C.I.O. autorizzasse il C.O.J.O. ad organizzare delle gare in una sede diversa dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della “Guida del Villaggio Olimpico”.
43 – Locali ed impianti per le FI degli sport compresi nel programma dei Giochi Olimpici
In occasione del Giochi Olimpici, il C.O.J.O. dovrà procurare, a sue spese, alle FI degli sport inseriti nel programma di detti Giochi, i locali e gli impianti necessari a gestire le questioni di ordine tecnico.
I1 C.O.J.O. dovrà inoltre procurare alle FI, su loro richiesta ed a loro spese, dietro approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., le attrezzature amministrative e tecniche nonché gli alloggi che permettano loro di svolgere nella città ospite dei Giochi Olimpici i loro congressi o riunioni.
44 – Programma Culturale *
1. Il C.O.J.O. dovrà organizzare un programma di manifestazioni culturali che sarà sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere precedentemente approvato.
2. Tale programma dovrà servire a promuovere relazioni armoniose, reciproca comprensione e amicizia tra i partecipanti e tutti coloro che assistono ai Giochi Olimpici.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 44
1. I1 programma culturale dovrà comprendere:
1.1. manifestazioni culturali organizzate nel Villaggio Olimpici che simboleggino l’universalità e la diversità della cultura umana;
1.2. altre manifestazioni aventi lo stesso scopo, che si svolgano principalmente nella Città Ospitante; un certo numero di posti a sedere dovranno essere riservati gratuitamente ai partecipanti accreditati dal C.I.O.
2. I1 programma culturale dovrà coprire almeno tutto il periodo di apertura del Villaggio
Olimpico.
II – PARTICIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI
45 – Codice di ammissione *
Per essere ammesso a partecipare ai Giochi Olimpici, un concorrente deve rispettare le disposizioni della Carta Olimpica ed i regolamenti delle FI interessate approvati dal C.I.O. ed essere stato iscritto dal proprio C.N.O.. Dovrà in particolare:
– rispettare lo spirito di fair-play e di non-violenza e comportarsi di conseguenza sui campi sportivi;
– astenersi dal fare uso di sostanze e pratiche vietate dai regolamenti del C.I.O., delle FI e dai
C.N.O.;
– rispettare il Codice medico del C.I.O. e conformarvisi in ogni suo aspetto.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 45
1. Ogni FI stabilisce i criteri di ammissione al proprio sport, in conformità della Carta Olimpica. Tali criteri devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. L’applicazione dei criteri di ammissione spetta alle PI, alle Federazioni Nazionali ad esse affiliate ed ai C.N.O. per i rispettivi settori di competenza.
4. L’iscrizione o la partecipazione di un concorrente ai Giochi Olimpici non potrà mai essere condizionata da una contropartita economica.
46 – Nazionalità dei concorrenti *
1. Ogni concorrente ai Giochi Olimpici dovrà avere la nazionalità del Paese del C.N.O. che lo iscrive.
2. Ogni controversia legata alla determinazione del Paese che un concorrente può rappresentare ai Giochi Olimpici sarà risolta dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 46
1. Un concorrente che abbia contemporaneamente la nazionalità di due o più Paesi potrà rappresentarne uno, a sua scelta. Dopo avere rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, non potrà tuttavia rappresentare un altro Paese se non rispetta le condizioni previste al paragrafo 2 qui di seguito – condizioni che si applicano a coloro che abbiano cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità.
2. Un concorrente che abbia rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, o a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, e che abbia cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità, potrà partecipare ai Giochi Olimpici rappresentandovi un altro Paese soltanto tre anni dopo tale cambiamento o acquisizione. Tale lasso di tempo potrà essere ridotto o addirittura abolito con l’accordo dei C.N.O. e della FI interessati e con l’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
3. Qualora un Paese associato, una provincia o un dipartimento d’oltre mare, un territorio o una colonia ottiene l’indipendenza, o se un Paese viene incorporato ad un altro in seguito ad una modifica delle frontiere, o se un nuovo C.N.O. viene riconosciuto dal C.I.O., un concorrente potrà continuare a rappresentare il Paese al quale appartiene od apparteneva. Egli può tuttavia se lo preferisce, scegliere di rappresentare il proprio Paese o di essere iscritto ai Giochi Olimpici dal suo nuovo C.N.O. di appartenenza, se questo esiste. Tale specifica scelta può essere fatta una sola volta.
4. Il tuffi gli altri casi non espressamente trattati nelle presenti norme di applicazione, ed in particolare nei casi in cui un concorrente fosse in grado di rappresentare un Paese diverso di quello di cui ha la nazionalità, oppure di potere scegliere il Paese che intende rappresentare, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà prendere una decisione di carattere generale o individuale, e C.I.O. è formulare le esigenze particolari riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio o la residenza dei concorrenti, ivi compresa la durata del periodo di attesa.
47 – Limite di età
Non vi potranno essere per i concorrenti ai Giochi Olimpici limiti di età diversi da quelli dettati per ragioni di salute dai Regolamenti delle FI.
48 – Codice Medico
1. Il C.I.O. adotterà un Codice Medico il quale dovrà, tra le altre cose prescrivere il divieto del doping, determinare le categorie delle sostanze e delle pratiche vietate, stabilire la lista dei laboratori accreditati, decretare l’obbligo per i concorrenti di sottoporsi a controlli ed esami medici e prevedere le sanzioni applicabili in caso di violazione di detto Codice Medico. Il Codice Medico dovrà anche comprendere le disposizioni riguardanti le cure mediche da fornire agli atleti.
2. Il Presidente del C.I.O. nomina una Commissione Medica i cui compiti dovranno comprendere i seguenti obblighi:
2.1. elaborare il Codice medico del C.I.O. e sottoporlo all’approvazione della
Commissione Esecutiva del C.I.O.
2.2. applicare il Codice Medico del C.I.O. conformemente alle istruzioni della
Commissione Esecutiva del C.I.O.
3. I Membri della Commissione Medica non avranno alcun ruolo medico in seno alla delegazione di un C.N.O. durante i Giochi Olimpici, né parteciperanno alle delibere relative al non rispetto del Codice Medico del C.I.O. da parte di membri della rispettiva delegazione nazionale.
49 – Iscrizioni *
1. Soltanto i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. possono iscrivere dei concorrenti ai Giochi Olimpici. Il diritto di accettazione definitiva delle iscrizioni appartiene alla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. Un C.N.O. eserciterà tale attribuzione soltanto su raccomandazioni di iscrizione formulate dalle Federazioni Nazionali. Se il C.N.O. le approva, trasmetterà tali iscrizioni al C.O.J.O.. Il C.O.J.O. dovrà darne riscontro. I C.N.O. devono indagare sulla validità delle iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali e verificare che nessuno sia stato escluso per motivi razziali, religiosi o politici o con altre forme discriminatorie.
3. I C.N.O. dovranno inviare ai Giochi Olimpici soltanto i concorrenti convenientemente preparati per delle gare internazionali di alto livello. Tramite la propria FI, una Federazione Nazionale potrà appellarsi alla Commissione Esecutiva del C.I.O. contro una decisione presa da un C.N.O. riguardo le iscrizioni.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 49
2. Tutte le iscrizioni dovranno essere stampate su uno speciale formulario approvato dalla
Commissione Esecutiva del C.I.O. e spedite nel numero di copie stabilito dal C.O.J.O..
3. La partecipazione ai Giochi Olimpici presuppone che il concorrente rispetti tutte le disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nelle Regole della FI che gestisce il suo sport. Il concorrente dovrà essere stato regolarmente qualificato dalla competente F.I. Il C.N.O. che iscrive il concorrente garantisce sotto la propria responsabilità che egli ha pienamente preso atto della Carta Olimpica e del Codice medico e che ne rispetterà i contenuti.
4. Qualora non vi fosse una Federazione Nazionale per un determinato sport nel Paese in cui esiste un C.N.O. riconosciuto, quest’ultimo potrà iscrivere dei concorrenti a titolo individuale in tale sport ai Giochi Olimpici, a condizione di ottenere l’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. e della F.I. che gestisce detto sport.
5
5.1. il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione che sarà firmata dagli atleti:
“Conscio che in quanto atleta ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un’importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell’ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in tutti i modi durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l’ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l’identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l’attrezzatura indossato o utilizzato ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l’arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74).” Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale. “
5.2. La Federazione Nazionale ed il C.N.O. competenti dovranno inoltre firmare detto formulario per confermare e garantire che tutte le regole inerenti sono state portate all’attenzione del concorrente.
5.3. Il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione firmata dagli allenatori, istruttori e ufficiali:
“Conscio che in quanto allenatore /istruttore/ ufficiale ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un’importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell’ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in qualsiasi modo durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in
5.4. Il formulario di iscrizione potrà comprendere alte disposizioni, in particolare quelle che potrebbero essere necessarie a garantire che la procedura di arbitrato prevista dalla Regola 74 sia messa in essere nel Paese Ospitante i Giochi Olimpici.
6. Nessuna iscrizione sarà valida se non vengono rispettate le disposizioni sopra indicate.
7. Il ritiro di una delegazione, di una squadra o di un individuo regolarmente iscritto, se avviene senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O., costituirà una trasgressione delle Regole del C.I.O. e darà luogo ad una azione disciplinare.
8. Salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva inserita nel Contatto dalla Città Ospitante, il numero di atleti concorrenti ai Giochi dell’Olimpiade dovrà essere limitato a dieci mila (10.000) e il numero degli ufficiali sarà limitato a cinque mila (5000).
50 – Violazione della Carta Olimpica
La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà ritirare l’accredito a chiunque non rispetti la Carta Olimpica. Inoltre, l’atleta o la squadra colpevole di tale violazione verrà squalificato/a e perderà il beneficio di tutti i piazzamenti ottenuti: gli saranno ritirati tutte le medaglie vinte e tutti i diplomi ricevuti a tale titolo.
III – PROGRAMMA DEI GIOCHI OLIMPICI
51 – Sport olimpici
Gli sport gestiti dalle seguenti F.I. sono considerati sport olimpici:
1 Giochi dell’Olimpiade:
– Federazione Internazionale di Atletismo Dilettante (IAAF)
– Federazione Internazionale delle Società di Canottaggio (FISA)
– Federazione Internazionale di Badminton (IBF)
– Federazione Internazionale di Baseball (IBE)
– Federazione Internazionale di Basket-ball (IBA)
– Federazione Internazionale di Pugilato Dilettante (AIBA)
– Federazione Internazionale di Canoa (FIC)
– Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
– Federazione Equestre Internazionale (FEI)
– Federazione Internazionale di Scherma (FIE)
– Federazione Internazionale di Calcio Dilettante (FIFA)
– Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG)
– Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF)
– Federazione Internazionale di Pallamano (IHF)
– Federazione Internazionale di Hockey (FIH)
– Federazione Internazionale di Judo (IJF)
– Federazione Internazionale di Lotte Associate (FILA)
– Federazione Internazionale di Nuoto Dilettante (FINA)
– Federazione Internazionale di Pentathlon Moderno (UIPM)
– Federazione Internazionale di Softball (ISF) (provvisorio)
– Federazione Internazionale di Taekwondo (WTF) (provvisorio)
– Federazione Internazionale di Tennis (FIT)
– Federazione Internazionale di Tennis da Tavolo (ITTF)
– Federazione Internazionale di Tiro Sportif (ISSF)
– Federazione Internazionale di Tiro all’arco (FITA)
– Federazione Internazionale di Triathlon (ITU) (provvisorio)
– Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB)
– Federazione Internazionale di Vela (IYRU)
2. Giochi Olimpici Invernali:
– Federazione Internazionale di Bobsleigh e Tobogan (FIBT)
– Federazione Internazionale di Curling (WCF)
– Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio (IIHF)
– Federazione Internazionale di Slittino da corsa (FIL)
– Unione Internazionale di Biathlon (IBU)
– Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU)
– Federazione Internazionale di Sci (FIS)
52 –
Programma degli sport, ammissione di sport, discipline e gare
Il C.I.O. fissa il programma dei Giochi Olimpici che comprenderà soltanto degli sport olimpici.
1. Sport olimpici inclusi nel programma dei Giochi Olimpici:
1.1. per essere incluso nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport olimpico deve essere rispettare i seguenti criteri:
1.1.1. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno settanta cinque Paesi di quattro continenti dagli uomini, e in almeno quaranta Paesi di tre continenti per le donne, possono essere iscritti nel programma dei Giochi della Olimpiade;
1.1.2. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno venti cinque Paesi di tre continenti possono essere iscritti al programma dei Giochi Olimpici Invernali;
soltanto gli sport che applicheranno il Codice antidoping del Movimento olimpico, e in particolare che effettueranno dei controlli fuori gare secondo le regole fissate, saranno iscritti ai programma dei Giochi Olimpici;
1.1.4. gli sport sono ammessi al programma dei Giochi almeno sette anni prima di una edizione dei Giochi, per la quale nessuna ulteriore modifica sarà autorizzata.
2. Discipline
2.1. Una disciplina, in quanto branca di uno sport olimpico comprendente una o più prove, deve avere un livello internazionale riconosciuto per potere essere iscritta nel programma dei Giochi Olimpici.
2.2. I criteri di ammissione delle discipline sono gli stessi di quelli richiesti per l’ammissione degli sport olimpici.
2.3. Una disciplina è ammessa al programma almeno sette anni prima di una specifica edizione dei Giochi per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.
3. Prove
3.1. Una prova, in quanto gara di uno sport olimpico o di una delle sue discipline che ha come risultato una classifica, comporterà l’attribuzione di medaglie e diplomi.
3.2. Per essere incluse nel programma dei Giochi Olimpici, le prove dovranno avere un livello internazionale riconosciuto, sia numerico che geografico, e essere state inserite almeno due volte in campionati mondiali o continentali.
3.3. Soltanto le prove praticate in almeno cinquanta Paesi di tre continenti dagli uomini, e in almeno trenta cinque Paesi di tre continenti dalle donne, potranno essere iscritte nel programma dei Giochi Olimpici.
3.4. Le prove sono ammesse quattro anni prima di una specifica edizione dei Giochi
Olimpici, per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.
4. Criteri per l’inclusione di sport, discipline e prove
4.1. Per essere inserito nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport, una disciplina o prova devono soddisfare le condizioni precisate nella presente regola.
4.2. Gli sport, le discipline o prove le cui prestazioni dipendono essenzialmente da una propulsione meccanica non potranno essere accettati.
4.3. Salvo contraria decisione del C.I.O., una singola prova non potrà dare luogo simultaneamente a una classifica individuale e a squadre.
4.4. Gli sport, le discipline o prove inseriti nel programma dei Giochi Olimpici che non soddisfino più i criteri della precedente regola potranno tuttavia, in casi eccezionali, essere mantenuti in nome della tradizione olimpica, su decisione del C.I.O.
5. Avviso di partecipazione ai Giochi Olimpici da parte delle F.I .
Le F.I. che gestiscono gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici dovranno confermare al C.I.O. la loro partecipazione ai rispettivi Giochi Olimpici non più tardi della Sessione del C.I.O. che eleggerà la Città ospitante tali Giochi.
ó Iscrizione eccezionale di una disciplina o prova
A titolo eccezionale e dietro accordo della F.I. interessata e del C.O.J.O., il C.I.O. potrà derogare ai termini stabiliti ai paragrafi 2 e 3 sopraccitati, per inserire una disciplina o una prova nel programma dei Giochi Olimpici di una specifica Olimpiade.
7. Competenza in materia di ammissione di uno sport, di una disciplina o di una prova
L’ammissione o l’esclusione di uno sport è di competenza della Sessione del C.I.O., quella di una disciplina o di una prova è di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.
53 – Programma dei Giochi Olimpici
1. Il programma dei Giochi dell’Olimpiade dovrà comprendere almeno quindici sport olimpici.
Non esiste un minimo per il programma dei Giochi Olimpici Invernali.
2. Dopo ogni edizione dei Giochi Olimpici, il C.I.O. procederà ad una revisione del programma dei Giochi Olimpici.
3. In occasione di ogni revisione, i criteri di ammissione degli sport, delle discipline o prove potranno essere rivisti e l’ammissione o l’esclusione di sport, discipline o prove sarà decisa dagli organi competenti del C.I.O.
54 – Prove di qualificazione organizzate dalle FI
1. Per alcuni sport, le FI possono organizzare prove di qualificazione o determinare in qualche modo la designazione di un numero limitato di concorrenti ai Giochi Olimpici, in particolare per quanto riguarda le squadre negli sport di squadra.
2. Le regole che gestiscono la designazione e le gare di qualificazione sono sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto determinato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. La forma di qualificazione dovrà essere sottoposta all’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. I C.N.O. saranno informati dal C.I.O. di tutte le questioni relative alle gare di qualificazione organizzate dalle FI.
3. Le Regole 59, 69 e 70 non si applicano alle prove di qualificazione .
55 – Prove pre-olimpiche organizzate dal C.O.J.O.
2. Per ogni sport, le prove pre-olimpiche dovranno svolgersi sotto il controllo tecnico della F.I. competente.
3. Le prove pre-olimpiche saranno sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
56 – Partecipazione a Giochi Olimpici *
IL numero delle iscrizioni è fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. competenti, due anni prima dei Giochi.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 56
1. Il numero delle iscrizioni nelle prove individuali non dovrà oltrepassare quello previsto per i campionati del mondo e non dovrà comunque essere superiore a tre per Paese. La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà concedere delle deroghe per alcuni sport invernali.
2. Per gli sport di squadra, il numero di squadre non sarà superiore a dodici squadre per ogni sesso e non sarà inferiore a otto squadre per ogni sesso, salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
3. Allo scopo di ottenere una equilibrata ripartizione del numero dei sostituti in certi sport sia individuali che a squadre, e tenuto conto del fatto che in certi altri sport, una sola iscrizione senza nessun sostituto è ammessa per prova e per Paese, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. interessate, potrà aumentare o ridurre il numero dei sostituti.
57 – Disposizioni tecniche *
1. Per tutto quanto riguarda le disposizioni tecniche dei Giochi Olimpici incluso l’orario, il C.O.J.O. dovrà consultare le F.I. competenti. Esso dovrà vegliare affinché i vari sport siano trattati ed integrati equamente.
2. La decisione finale riguardante il calendario e l’orario quotidiano delle gare spetta alla Commissione Esecutiva del C.I.O. Lo svolgimento di tutte le gare di ogni sport è affidato alla responsabilità diretta della F.I. interessata, dopo accordo del C.O.J.O..
3. Ogni F.I. è responsabile del controllo e della direzione tecnica del proprio sport; tutti i luoghi di competizione e di allenamento, tutte le attrezzature dovranno rispettare le sue regole.
4. Tre anni al massimo prima dell’apertura dei Giochi Olimpici, le F.I. devono, dopo aver consultato il C.O.J.O., informare il C.O.J.O., il C.I.O. e i C.N.O. delle caratteristiche degli impianti tecnici richiesti e delle attrezzature sportive da utilizzare per attrezzare i siti nel corso dei Giochi Olimpici. Les F.I. interessate possono chiedere che, in conformità con le
5. Gli ufficiali tecnici necessari (arbitri, giudici, cronometristi, ispettori) e la giuria di appello per ogni sport saranno designati dalla F.I. competente, nei limiti del numero totale stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., su raccomandazione della F.I. interessata. Essi svolgono i loro compiti secondo le direttive di detta F.I. in collegamento con il C.O.J.O.
6. Nessun ufficiale che abbia preso parte ad una decisione potrà fare parte della giuria incaricata di giudicare la controversia che ne é risultata.
7. Le conclusioni delle giurie dovranno essere comunicate nei termini più brevi alla
Commissione Esecutiva del C.I.O.
8. Le giurie si pronunciano su tutte le questioni tecniche riguardanti i propri sport rispettivi; le loro decisioni, incluse le sanzioni e affini, sono senza appello, fermo restando le misure e le sanzioni supplementari che possono essere decise dalla Commissione Esecutiva o dalla Sessione del C.I.O.
9. Il C.O.J.O. dovrà mettere a disposizione degli alloggi separati dal Villaggio Olimpico per la sistemazione di tutti gli ufficiali tecnici designati dalla F.I. Gli ufficiali tecnici ed i membri delle giurie non potranno essere alloggiati nel Villaggio Olimpico. Essi non fanno parte delle delegazioni dei C.N.O. e rendono conto soltanto alle loro rispettive F.I.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 57
1. Disposizioni tecniche riguardanti le F.I. e i Giochi Olimpici
Le F.I. hanno i seguenti diritti e responsabilità:
1.1 Fissare le regole tecniche dei propri sport, discipline o prove, incluso e senza che tuttavia rappresenti un limite, i criteri per i risultati, le specifiche tecniche delle attrezzature, infrastrutture e impianti, le regole riguardanti i movimenti tecnici, gli esercizi o i giochi, le regole sulle squalifiche tecniche e le regole sull’arbitrato ed il cronometraggio.
1.2. Stabilire i risultati definitivi e la classifica delle competizioni olimpiche.
1.3. Fermo restando l’autorità del C.I.O., esercitare il diritto di giurisdizione tecnica sui luoghi di gara e di allenamento dei rispettivi sport, durante le competizioni e gli allenamenti ai Giochi Olimpici.
1.4. Selezionare i giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici del Paese ospitante ed esteri nel limite del numero totale fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. su proposta della F.I. interessata. Le spese di alloggio, trasporto e per le uniformi dei giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici provenienti da Paesi diversi del Paese ospitante saranno a carico del C.O.J.O.
1.5. Delegare, in collegamento con il C.O.J.O., due rappresentanti durante la sistemazione degli impianti per il proprio sport allo scopo di verificare che le proprie regole
1.5.1. Due delegati per F.I. dovranno trovarsi sul posto almeno cinque giorni prima dell’inizio della prima gara del proprio sport per prendere tutte le disposizioni necessarie riguardo alle iscrizioni.
1.5.2. Le spese ragionevoli affrontate da detti delegati durante tale periodo e fino alla fine dei Giochi Olimpici (trasporto aereo in classe business se il tragitto supera i 2500 chilometri, o in classe economica se il tragitto è inferiore a
2500 chilometri, camera con pensione completa) saranno a carico del
C.O.J.O..
1.5.3. In casi eccezionali, qualora per ragioni tecniche, la presenza dei delegati o l’organizzazione di visite supplementari fossero necessari, degli accordi adeguati saranno presi dal C.O.J.O., previa informazione al C.I.O. In caso di mancato accordo, la Commissione Esecutiva del C.I.O. deciderà.
1.6. Vegliare affinché tutti i concorrenti rispettino le disposizioni delle Regole 59 e 61 della Carta Olimpica.
1.7. Fare applicare, sotto l’autorità del C.I.O. e dei C.N.O. le Regole del C.I.O. relative all’ammissione dei partecipanti prima dei Giochi Olimpici (eliminatorie) e durante i Giochi Olimpici.
1.8. Preparare e rivedere i “questionari tecnici” destinati alle città candidate.
2. Disposizioni tecniche che devono essere approvate dalle F.I. e dal C.O.J.O. prima di essere sottoposte all’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.:
2.1. Orario giornaliero del programma di uno sport ai Giochi Olimpici
2.2- Itinerari delle gare che si svolgono fuori dalle sedi olimpiche (per esempio: vela, maratona, marcia, ciclismo su strada, concorso ippico completo).
2.3. Esigenze riguardanti gli allenamenti prima e durante i Giochi Olimpici.
2.4. Attrezzature tecniche necessarie nelle varie sedi, che non siano menzionate o definite nei regolamenti tecnici delle F.I.
2.5. Installazioni tecniche per determinare i risultati.
2.6. Uniformi degli ufficiali (come giudici ed arbitri) necessarie duranti i Giochi
Olimpici.
3. Proposte delle F.I. che necessitano dell’approvazione della Commissione Esecutiva del
C.I.O.:
3.1. Determinazione del programma dei Giochi Olimpici per i loro rispettivi sport, con l’inserimento o la soppressione di gare, in conformità delle Regole, criteri e condizioni stabiliti dal C.I.O.
3.3. Definizione, tre anni prima dei Giochi, del sistema delle eliminatorie per la qualificazione.
3.4. Definizione del sistema dei gruppi e di selezione degli atleti per le eliminatorie di qualificazione (o delle squadre in gruppi per le eliminatorie) per i Giochi Olimpici.
3.5. Determinazione del numero di sostituti negli sport e prove individuali o a squadre.
3.6. Determinazione del numero e selezione dei concorrenti per i controlli anti-doping.
3.7. Determinazione della lista delle concorrenti alle quali le F.I. hanno rilasciato un certificato di appartenenza al genere femminile in occasione di Campionati del Mondo o Campionati continentali, certificato che sarà valido per i Giochi Olimpici, in più dei certificati rilasciati dal C.I.O. in occasione di precedenti edizioni dei Giochi Olimpici.
3.8. Invio di più di due delegati per sorvegliare i preparativi dei Giochi Olimpici, od organizzazione di visite supplementari, oltre a quelle previste dalla Carta Olimpica.
3.9. Elaborazione da parte delle F.I., su qualsiasi genere di supporto, di registrazione visiva o audiovisiva delle competizioni olimpiche; sarà vietata qualsiasi utilizzazione commerciale di tali registrazioni.
58 – Campo della Gioventù
Con l’autorizzazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.O.J.O. potrà organizzare, sotto la propria responsabilità, un Campo internazionale della Gioventù in occasione dei Giochi Olimpici.
59 – Copertura mediatica dei Giochi Olimpici *
1. Uno degli obiettivi del Movimento Olimpico dovrebbe essere che la copertura dei Giochi Olimpici da parte dei mezzi di informazione possa contribuire a diffondere e valorizzare i principi dell’Olimpismo.
2. A1 fine di assicurare tramite i vari mezzi di informazione, la più completa informazione e la massima diffusione dei Giochi Olimpici, tutte le necessarie disposizioni saranno prese dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e applicate dal C.O.J.O
3. Tutte le questioni inerenti i mezzi di informazione ai Giochi Olimpici, incluso la concessione e la revoca delle carte di identità olimpiade e delle carte di accredito, sono di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 59
2. La Guida per i Mass media è parte integrante del contratto firmato dal C.I.O., dal C.N.O. e dalla Città ospitante quando le vengono attribuiti i Giochi Olimpici.
3. Tutti coloro che avranno il compito di informare sui Giochi Olimpici dovranno essere accreditati secondo le condizioni fissate dalla Guida per i Mass media. Le richieste di accredito dovranno essere inviate dai C.N.O. al C.I.O. nei termini stabiliti, ad eccezione delle reti di radiotelediffusione contrattate e delle agenzie internazionali riconosciute, le cui richieste dovranno essere inviate direttamente al C.I.O.
4. L’accredito garantisce l’accesso alle gare olimpiade. Se delle restrizioni fossero necessarie, il C.I.O. farà di tutto per soddisfare le richieste ragionevoli dei mezzi di informazione accreditati.
5. Durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, nessun atleta, allenatore, ufficiale, addetto stampa o qualsiasi altro partecipante accreditato potrà essere accreditato o svolgere attività di giornalista o altro compito legato al settore dell’informazione.
60 – Pubblicazioni *
Le pubblicazioni richieste dal C.I.O. saranno stampate e divulgate a spese del C.O.J.O..
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 60
1. Per ogni sport, un opuscolo esplicativo contenente il programma generale e le disposizioni previste, stampato in francese, inglese e nella lingua del Paese ospitante, sarà distribuito dal C.O.J.O. al C.I.O., alle F.I. competenti ed a tuffi i C.N.O., al più tardi un anno prima dell’apertura dei Giochi Olimpici.
2. Un opuscolo medico sarà distribuito dal C.O.J.O., secondo le istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O., al più tardi sei mesi prima dei Giochi Olimpici Invernali e un anno prima dei Giochi dell’Olimpiade.
3.
3.1. Tutti i documenti (inviti, liste delle iscrizioni, tessere di entrata, programmi, etc.) stampati in occasione dei Giochi dell’Olimpiade, nonché i distintivi prodotti dovranno avere come intestazione il numero dell’Olimpiade e il nome della città nella quale viene celebrata.
3. 2 Nel caso dei Giochi Olimpici Invernali, dovranno essere indicati il nome della città e il numero dei Giochi.
4. Un rapporto ufficiale completo sulla celebrazione dei Giochi Olimpici sarà pubblicato dal C.O.J.O. per il C.I.O., almeno in francese e inglese, entro due anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici.
5. La Commissione Esecutiva del C.I.O. preciserà i temi che dovranno essere trattati nel rapporto ufficiale del C.O.J.O. Un esemplare di detto rapporto sarà inviato gratuitamente ad
ó Le bozze di tutti i documenti e di tutte le pubblicazioni citate nelle presenti norme di applicazione dovranno essere precedentemente sottoposte all’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
61 – Propaganda e pubblicità *
1. Nessuna dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale sarà autorizzata nelle sedi olimpiche. Nessuna forma di pubblicità sarà autorizzata dentro e sopra gli stadi o altri luoghi di gara considerati sedi olimpiche. Nessun impianto commerciale o pannello pubblicitario sarà ammesso negli stadi o negli altri campi sportivi.
2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è l’unico organo competente per stabilire i principi e le condizioni per una eventuale autorizzazione di una qualsiasi forma di pubblicità
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 61
1. Nessuna forma di pubblicità o di propaganda commerciale o altro potrà apparire sulle persone, sull’abbigliamento, gli accessori o più in generale, su un qualsiasi capo di vestiario o articolo di attrezzatura indossato o utilizzato dagli atleti o altri partecipanti ai Giochi Olimpici, ad eccezione della identificazione – come definita al paragrafo 8 qui di seguito – del fabbricante del vestiario o dell’attrezzatura concertati, a condizione che tale identificazione non sia ostentatamente mostrata a fini pubblicitari.
1.1. L’identificazione del fabbricante non potrà apparire più di una volta su uno stesso capo di abbigliamento o attrezzatura.
1.2. Attrezzatura: l’identificazione del fabbricante che superi il 10% della superficie totale dell’attrezzo mostrato durante la competizione sarà considerata come avente carattere ostentatorio. Nessuna identificazione del fabbricante potrà superare i 60cm quadrati.
1.3. Accessori per il capo (per esempio cappelli, caschi, occhiali da sole, occhiali protettivi) e guanti:un’identificazione del fabbricante che oltrepassi i 6cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.
1.4. Vestiario (per esempio magliette, calzoncini, pullover e pantaloni da sport): un’identificazione del fabbricante che oltrepassi 12 cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.
1.5. Calzature: il disegno distintivo normale del fabbricante è ammesso. Il nome e/o il logo del fabbricante può apparire su una superficie massima di 6cm quadrati, sia in quanto elemento del motivo distintivo normale, sia indipendentemente da esso.
1.6. Nel caso di speciali disposizioni fissate da una Federazione Internazionale, una eccezione alle sopraccitate Regole potrà essere ammessa su approvazione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
