5. Il Movimento Olimpico raggruppa sotto l’autorità suprema del C.I.O. le organizzazioni, gli atleti e tutti coloro che accettino di essere guidate dalla Carta Olimpica. Il criterio di appartenenza al Movimento Olimpico consiste nel riconoscimento da parte del C.I.O. L’organizzazione e la gestione dello sport devono essere controllate da organismi sportivi indipendenti, riconosciuti come tali.
6. Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play.
7. L’attività del Movimento Olimpico, simbolizzata dai cinque anelli intrecciati, è universale e permanente. Essa abbraccia i cinque continenti e raggiunge il suo punto culminante in occasione del raduno di atleti di tutto il mondo per il grande festival dello sport che sono i Giochi Olimpici.
8. La pratica dello sport è un diritto dell’uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze.
9. La Carta Olimpica è il codice che riassume i Principi Fondamentali, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.
Il Movimento Olimpico
1 – Autorità suprema
1. IL C.I.O. è l’autorità suprema del Movimento Olimpico.
2. Ogni persona od organizzazione che appartenga – a qualsiasi titolo – al Movimento Olimpico sottoposta alle disposizioni della Carta Olimpica e deve conformarsi alle decisioni del C.I.O.
2 – Ruolo del C.I.O.
Il ruolo del C.I.O. è quello di gestire la diffusione dell’Olimpismo. A tale scopo il C.I.O.:
1. favorisce il coordinamento, l’organizzazione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive e, in collegamento con le organizzazioni sportive internazionali e nazionali, assicura la promozione e l’applicazione di provvedimenti tendenti a rinforzare l’unità del Movimento Olimpico;
2. collabora con le organizzazioni e autorità pubbliche o private competenti al fine di mettere lo sport al servizio dell’umanità;
3. garantisce la celebrazione periodica del Giochi Olimpici;
4. partecipa alle azioni in favore della pace, opera in vista della protezione dei diritti dei membri del Movimento Olimpico e agisce contro ogni forma di discriminazione che affetti il Movimento Olimpico;
5. favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolare modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi;
6. sostiene ed incoraggia la promozione dell’etica sportiva;
7. dedica i propri sforzi per fare sì che lo spirito di fair-play regni nello sport e che la violenza ne sia bandita;
8. dirige la lotta contro il doping nello sport e partecipa alla lotta internazionale contro le droghe;
9. adotta i provvedimenti atte ad evitare che venga messa a repentaglio la salute degli atleti;
10. si oppone ad ogni utilizzazione abusiva politica o commerciale dello sport e degli atleti;
11. incita le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche a fare tutto il possibile per assicurare il futuro sociale e professionale degli atleti;
12. incoraggia lo sviluppo dello sport per tutti che rappresenta una delle basi dello sport di alto livello, il quale a sua volta contribuisce allo sviluppo dello sport per tutti;
14. sostiene l’Accademia Internazionale Olimpica (A.I.O.);
15. sostiene altre istituzioni che si dedicano all’educazione olimpica.
3 – Appartenenza al Movimento Olimpico
1. Oltre al C.I.O., il Movimento Olimpico comprende le Federazioni Internazionali (FI), i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), le associazioni nazionali, le società e le persone che ne fanno parte, ed in particolare gli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della sua opera, nonché i giudici/arbitri, gli allenatori e gli altri tecnici dello sport. Comprende inoltre altre organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal C.I.O.
2. Ogni forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro è incompatibile con l’appartenenza al Movimento Olimpico.
4 – Riconoscimento da parte del C.I.O.
1. Al fine di promuovere il Movimento Olimpico del mondo, il C.I.O. può riconoscere il titolo di C.N.O. ad organizzazioni la cui attività è legata al suo ruolo. Tali organizzazioni sono dotate, ove ciò sia possibile, di personalità giuridica nel proprio Paese. Esse dovranno essere istituite in conformità della Carta Olimpica ed i loro Statuti dovranno essere approvati dal C.I.O.
2. Il C.I.O. può riconoscere delle Associazioni di C.N.O. riuniti sul piano continentale o mondiale, come per esempio:
– Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici (AC.N.O.);
– Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici dell’Africa (AC.N.O.A)
– Olympic Council of Asia (OCA)
– Organización Deportiva Panamericana (ODEPA)
– Comitati Olimpici Europei (C.O.E.)
– Oceania National Olympic Committees (ONOC)
a condizione che gli Statuti di queste Associazioni siano conformi alla Carta Olimpica e siano stati approvati dal C.I.O.
3. Il C.I.O. può riconoscere le FI secondo le condizioni stabilite alla regola 29. Può inoltre riconoscere delle Associazioni di FI, come per esempio:
– Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Invernali (AIWF)
– Associazione delle Federazioni Internazionali Sportive Riconosciute dal C.I.O. (ARISF)
– Associazione generale delle Federazioni Internazionali sportive (AGFIS)
4. I1 riconoscimento di un’associazione di FI o di C.N.O. non toglie nulla al diritto di ogni FI e di ogni C.N.O. di trattare direttamente con il C.I.O. e viceversa.
5. C.I.O. può riconoscere delle organizzazioni non governative collegate allo sport, operanti a livello internazionale ed i cui Statuti e attività siano conformi alla Carta Olimpica.
6. Il C.I.O. può ritirare, con effetto immediato, il proprio riconoscimento alle FI, ai C.N.O. o altre Associazioni ed Organizzazioni
5 – Patrocinio del C.I.O.
1. Il C.I.O. può concedere il suo patrocinio, nei termini e alle condizioni che ritiene idonei, a competizioni internazionali multidisciplinari, regionali, continentali o mondiali, a condizione che queste di svolgano nel più scrupoloso rispetto della Carta Olimpica e siano organizzate sotto il controllo di C.N.O. o di associazioni di C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., con l’assistenza delle FI competenti e in conformità dei loro regolamenti tecnici.
2. Inoltre, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può concedere il patrocinio del C.I.O. ad altre manifestazioni a condizione che queste ultime siano conformi agli scopi del Movimento Olimpico
6 –
Consultazione periodica delle FI e dei C.N.O.
La Commissione Esecutiva del C.I.O. organizza almeno una volta ogni due anni delle riunioni periodiche con le FI e con i C.N.O.. Tali riunioni sono presiedute dal Presidente del C.I.O. che ne stabilisce le procedure e l’ordine del giorno dopo avere consultato le parti interessate.
7 – Congresso Olimpico
1. Il C.I.O. deve organizzare un Congresso Olimpico che si riunisce di massima ogni otto anni e che è convocato, su decisione del C.I.O., dal suo Presidente in luogo e data stabiliti dal C.I.O. I1 Presidente del C.I.O. presiede il Congresso e ne fissa le procedure. Il Congresso Olimpico ha carattere consultivo.
2. Il Congresso Olimpico é composto dai membri del C.I.O., dai membri onorari del C.I.O., dai delegati rappresentati le FI, i C.N.O. e le organizzazioni riconosciute dal C.I.O. Comprende inoltre atleti e personalità invitati dal C.I.O. a titolo personale o a nome delle Organizzazioni che rappresentano.
3. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fissa l’ordine del giorno del Congresso Olimpico dopo avere consultato le FI e i C.N.O..
8 – Solidarietà Olimpica
1. La Solidarietà Olimpica ha lo scopo di organizzare l’aiuto ai C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., ed in particolare a quelli che ne hanno più bisogno. Tale aiuto si traduce in programmi elaborati congiuntamente dal C.I.O. e dai C.N.O. con, se necessario, l’assistenza tecnica delle FI.
2. L’ insieme di tali programmi è gestito dalla Commissione pour la
Solidarietà Olimpica, presieduta dal Presidente del C.I.O.
NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 8
I programmi stabiliti dalla Solidarietà Olimpica hanno per obiettivo di contribuire a:
1. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento Olimpico;
2. sviluppare le conoscenze tecnico-sportive degli atleti e degli allenatori
3. migliorare, con l’aiuto di borse di studio, il livello tecnico degli atleti e degli allenatori;
4. formare gli amministratori sportivi;
5. collaborare con le varie commissioni del C.I.O., ancorché con le organizzazioni ed entità che perseguono tali obiettivi, in particolare per l’educazione olimpica e la diffusione dello sport.
6. creare in caso di necessità delle infrastrutture sportive semplici, funzionali ed economiche in collaborazione con gli organismi nazionali o internazionali;
7. sostenere l’organizzazione di competizioni a livello nazionale, regionale e continentale gestite o patrocinate dai C.N.O.;
8. incoraggiare programmi congiunti di cooperazione bilaterale o multilaterale tra i C.N.O.;
9. influire sui Governi e le Organizzazioni internazionali affinché inseriscano lo sport nei programmi ufficiali di assistenza allo sviluppo.
9 – Giochi Olimpici
1. I Giochi Olimpici sono delle competizioni tra atleti, in gare individuali o per squadra e non tra Paesi. Radunano gli atleti designati a tale proposito dai loro rispettivi C.N.O., le cui iscrizioni sono state accettate dal C.I.O., e che, in base alle loro prestazioni sportive, gareggiano sotto la direzione tecnica delle FI interessate.
2. La competenza su ogni questione che riguarda i Giochi Olimpici appartiene in ultima istanza al C.I.O.
3. I Giochi Olimpici comprendono i Giochi dell’Olimpiade e i Giochi Olimpici Invernali.
Ambedue si svolgono ogni quattro anni, secondo le disposizioni di cui al seguente paragrafo
10 – Olimpiade
1. Il termine “Olimpiade” indica un periodo di quattro anni consecutivi. L’Olimpiade inizia con l’apertura di una edizione dei Giochi dell’Olimpiade e termina con l’apertura dell’edizione seguente.
2. In caso di non celebrazione dei Giochi di una Olimpiade, quest’ultima inizia quattro anni dopo l’inizio dell’Olimpiade precedente.
3. Si contano le Olimpiadi a partire dei primi Giochi Olimpici (Giochi dell’Olimpiade) dell’era moderna, celebrati ad Atene nel 1896.
11 – Diritti sui Giochi Olimpici
I Giochi Olimpici sono la proprietà esclusiva del C.I.O. che ne detiene ogni diritto ed ogni dato ad essi relativo, ed in particolare e senza alcuna restrizione, tutti i diritti relativi alla loro organizzazione, gestione, ritrasmissione, registrazione, presentazione, riproduzione accesso e diffusione sotto qualsiasi forma, mezzo o meccanismo attualmente esistente o futuro. Il C.I.O. fisserà le condizioni di accesso e di utilizzazione dei dati relativi ai Giochi Olimpici ed alle gare e prestazioni sportive avvenute nell’ambito dei Giochi.
Tutti gli utili derivanti dalla celebrazione dei Giochi Olimpici devono essere utilizzati per sviluppare il Movimento Olimpico e lo sport.
12 – Simbolo Olimpico
1. I1 simbolo olimpico è composto dai cinque anelli olimpici utilizzati da soli, in uno o più colori.
2. I cinque colori degli anelli sono obbligatoriamente il blu, il giallo, il nero il verde e il rosso.
Gli anelli sono intrecciati da sinistra a destra. Gli anelli blu, nero e rosso si trovano in alto, gli anelli giallo e verde in basso. L’insieme forma approssimativamente un trapezio regolare la cui base piccola è la base inferiore, secondo il modello ufficiale depositato alle sede del C.I.O., e riprodotto in calce.
3. Il simbolo olimpico rappresenta l’unione dei cinque continenti e l’incontro degli atleti di tutto il mondo ai Giochi Olimpici.
13 – Bandiera olimpica
La bandiera olimpica ha il fondo bianco, senza bordo. Nel centro si trova il simbolo olimpico nei suoi cinque colori. Il disegno e le proporzioni devono essere quelle della bandiera presentata da Pierre de Coubertin al Congresso di Parigi nel 1914.
14 – Motto olimpico *
Il motto olimpico “Citius, Altius, Fortius” esprime il messaggio che il C.I.O. rivolge a tutti coloro che appartengono al Movimento olimpico, invitandoli a eccellere in conformità dello spirito olimpico.
15 – Emblema olimpico *
1. Un emblema olimpico è un disegno che associa gli anelli olimpici ad un altro elemento distintivo.
2. I1 disegno di ogni emblema olimpico deve essere sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere approvato. Tale approvazione deve essere precedente a qualsiasi utilizzazione del detto emblema.
16 – Inno olimpico *
L’inno olimpico è quello approvato dal C.I.O. nella sua 55a Sessione tenuta a Tokyo ne 1958 e la cui partizione è depositata alla sede del C.I.O..
17 – Diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l’ inno olimpici. *
Tutti i diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l’inno olimpico appartengono esclusivamente al
C.I.O.
NORME DI APPLICAZIONE
PER LE REGOLE 12,13,14,15, 16 E 17
1
1.1. Il C.I.O. può prendere tutti provvedimenti atti ad ottenere la protezione giuridica, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, del simbolo, della bandiera, del motto e dell’inno olimpico.
1.2. Anche se la legge nazionale o la registrazione di un marchio attribuisce ad un C.N.O. la protezione del simbolo olimpico, detto C.N.O. potrà esercitare i diritti che ne derivano soltanto in conformità delle istruzioni ricevute dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. Ogni C.N.O. è responsabile davanti al C.I.O. del rispetto nel proprio Paese delle Regole
12,13,14,15, 16 e 17 e relativi testi di applicazione. Esso prenderà i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi utilizzazione del simbolo, della bandiera, del motto o dell’inno olimpici contraria a tali regole o alle loro norme di applicazione. Si sforzerà di ottenere la protezione dei termini “Olimpico” e “Olimpiade” a beneficio del C.I.O.
3. Un C.N.O. può chiedere in qualsiasi momento l’assistenza del C.I.O. per ottenere la sopraccitata protezione del simbolo, della bandiera, del motto e dell’inno olimpici, nonché per comporre i litigi che potrebbero sorgere a tale proposito con terzi.
4. I C.N.O. possono utilizzare il simbolo, la bandiera, il motto e l’inno olimpico soltanto nell’ambito delle proprie attività senza scopo di lucro, a condizione che tale uso contribuisca allo sviluppo del Movimento Olimpico e non danneggi la sua dignità e a condizione che i C.N.O. interessati abbiano ottenuto in precedenza l’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
5. I1 C.I.O. incoraggia, in collaborazione con i C.N.O. dei Paesi interessati, l’utilizzazione del simbolo olimpico sui francobolli emessi, dalle autorità nazionali competenti in collegamento con il C.I.O.; a tale effetto, il C.I.O. può autorizzare l’utilizzo del simbolo olimpico alle condizioni stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
6. I1 C.I.O. può creare uno o più simboli olimpici ed utilizzarli come meglio crede.
7.
7.1. Un emblema olimpico può essere creato da un C.N.O. o da un C.O.J.O..
7.2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. può approvare il disegno di un emblema olimpico se considera che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale emblema e il simbolo olimpico o altri simboli olimpici.
7.3. La superficie coperta dal simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico non dovrà oltrepassare il terzo della superficie totale dell’emblema. Inoltre, il simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico deve apparire nella sua interezza e non deve essere in alcun modo modificato.
7.4. A complemento di quanto sopra, l’emblema olimpico di un C.N.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
7.4.1. l’emblema dovrà essere disegnato in modo tale da potere essere chiaramente identificato con il Paese del C.N.O. interessato;
7.4.2. l’elemento distintivo dell’emblema non potrà essere limitato al solo nome – o abbreviazione – del Paese del C.N.O. interessato;
7.4.3. l’elemento distintivo dell’emblema non deve fare riferimento né ai Giochi Olimpici né ad una data o manifestazione specifica che ne implicherebbe un limite nel tempo;
7.4.4. l’elemento distintivo dell’emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che diano l’impressione di essere a carattere universale o internazionale.
7.5. Oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sopraccitati, l’emblema olimpico di un C.O.J.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
7.5.1. l’emblema dovrà essere disegnato in modo da essere chiaramente identificato come legato ai Giochi Olimpici organizzati dal C.O.J.O. interessi
7.5.3. l’elemento distintivo dell’emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che possano dare l’impressione di essere a carattere universale o internazionale.
7.6. Un emblema olimpico approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sopraccitate manterrà la propria validità.
7.7. Ogni volta e ovunque ciò sia possibile, l’emblema olimpico del C.N.O. deve potere essere registrato dal C.N.O. nel proprio Paese (e quindi godere di protezione giuridica). Il C.N.O. effettuerà tale registrazione entro sei mesi dall’approvazione di tale emblema da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. e fornirà al C.I.O. la prova di detta registrazione. L’approvazione di un emblema olimpico da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà essere annullata se i C.N.O. interessati non prendono tutte le misure atte a proteggere il proprio emblema olimpico e non informano il C.I.O. di tale protezione. I C.O.J.O. devono ugualmente proteggere il loro emblema olimpico, nel modo sopra specificato, nel proprio Paese e negli altri Paesi, secondo quanto deciso in accordo con la Commissione Esecutiva del C.I.O. Nessuna protezione giuridica ottenuta dai C.N.O. e dai C.O.J.O. potrà essere invocata contro il C.I.O.
8. L’ utilizzazione del simbolo, della bandiera, della fiamma, del motto e dell’inno olimpici a scopi pubblicitari, commerciali o a scopo di lucro, qualunque essi siano, è rigorosamente riservata al C.I.O.
9. L’utilizzazione di un emblema olimpico e fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, deve avvenire in conformità delle condizioni stabilite ai successivi paragrafi 10
10. Un C.N.O. o un C.O.J.O. che desideri utilizzare il proprio emblema olimpico a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, sia direttamente, sia tramite terzi, deve rispettare le presenti norme di applicazione e farle rispettare da detti terzi.
11. Tutti i contratti o accordi, ivi compresi quelli conclusi da un C.O.J.O., dovranno essere firmati o approvati dal C.N.O. interessato e saranno regolati dai seguenti principi:
11.1 l’utilizzazione dell’emblema olimpico di un C.N.O. è unicamente valida nel Paese di detto C.N.O.; tale emblema, nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.N.O. che si riferiscono all’Olimpismo non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un altro C.N.O. senza il consenso preliminare di quest’ultimo;
11.2. nello stesso modo, l’emblema olimpico di un C.O.J.O., nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.O.J.O. che si riferiscano all’Olimpismo, non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un C.N.O. senza previo consenso scritto di quest’ultimo;
11.3. in tutti i casi, la durata di validità di un contratto concluso da un C.O.J.O. non potrà oltrepassare la data del 31 Dicembre dell’anno dei relativi Giochi Olimpici;
11.4. l’utilizzazione di un emblema olimpico deve contribuire a sviluppare il Movimento Olimpico e non deve danneggiarne la dignità; l’associazione, sotto qualsiasi forma, tra un emblema olimpico e prodotti o servizi è vietata se è incompatibile con i principi fondamentali della Carta Olimpica o il ruolo del C.I.O. enunciato in detta Carta;
11.5. su richiesta del C.I.O., un C.N.O. o un C.O.J.O. fornirà copia di qualsiasi contratto dagli stessi conclusi.
12. I1 simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. possono essere sfruttati dal C.I.O. o da una persona da lui stesso autorizzata, nel Paese di un C.N.O. a condizione che le seguenti prescrizioni siano rispettate:
12.1. per tutti i contratti di patrocinio (“sponsorship”), di fornitura e per tutte le altre iniziative commerciali escluse quelle indicate al successivo paragrafo 12.2, vige la condizione che questi non danneggino gravemente gli interessi del C.N.O. interessato e che la decisione relativa venga presa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con il C.N.O., al quale spetterà una parte del ricavo netto che ne deriva;
12.2. per tutti i contratti di licenza, la condizione è che il C.N.O. riceva la metà di tutti i ricavi netti che ne derivano, dedotte le spese e le tasse. Il C.N.O. dovrà essere informato in precedenza di tale contratto.
A sua esclusiva discrezione, il C.I.O. ha la facoltà di autorizzare le società di diffusione televisiva dei Giochi Olimpici ad utilizzare il simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. e dei C.O.J.O. per promuovere la ritrasmissione dei Giochi Olimpici. Le disposizioni di cui ai paragrafi
12.1 et 12.2 delle presenti norme di applicazione non si applicano a tale autorizzazione.
18 – Fiamma olimpica, Fiaccola olimpica, Torcia olimpica
1. La Fiamma olimpica è la fiamma che viene accesa a Olimpia sotto l’autorità del C.I.O.
2. La Fiaccola olimpica è la fiaccola (o la sua copia) nella quale brucia la Fiamma olimpica.
3. I1 C.I.O. detiene tutti i diritti, di qualunque tipo essi siano, relativi all’utilizzazione della
Fiamma olimpica e di fiaccole o torce olimpiche
Il Comitato Olimpico Internazionale
C.I.O.
19 – Stato giuridico
1. Il C.I.O. è un’organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero e la cui durata è illimitata.
2. Il C.I.O. ha sede a Losanna, in Svizzera.
3. La missione del C.I.O. è quella di dirigere il Movimento Olimpico in conformità della Carta
Olimpica.
4. Le decisioni del C.I.O., prese sulla base delle disposizioni della Carta Olimpica, sono definitive. Le controversie provenienti dalla loro applicazione o interpretazione potranno essere risolte unicamente dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e, in alcuni casi, a mezzo di Arbitrato, davanti il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
20 – Membri*
1. Composizione del C.I.O. – Reclutamento, elezione, ricevimento e statuto dei membri del C.I.O.
1.1. I membri del C.I.O. sono tutti persone fisiche.IlC.I.O. comprende in particolare tra i propri membri atleti in attività nonché Presidenti o dirigenti al più alto livello delle FI e dei C.N.O.. Il numero di membri del C.I.O. non può eccedere il totale di 115, con riserva delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
1.2. Il C.I.O. recluta ed elegge i suoi membri tra le personalità che ritiene qualificate, in conformità con le norme di applicazione della presente regola.
1.3. Il C.I.O. accoglie i suoi nuovi membri durante una cerimonia nel corso della quale essi accettano di adempiere ai loro obblighi prestando il seguente giuramento
: ” Essendo stato ammesso(a) all’onore di fare parte del C.I. O. e di rappresentarlo, e dichiarandomi cosciente delle responsabilità che mi incombono a tale titolo, mi impegno a servire il Movimento Olimpico con tutti i miei mezzi, a rispettare e fare rispettare tutte le disposizioni della Carta Olimpica e le decisioni del C.I.O., che considero senza appello da parte mia, a conformi al Codice etico, a rimanere estraneo(a) a qualsiasi influenza politica o commerciale, nonché a considerazioni di razza o di religione, a lottare contro ogni altra fonma di discriminazione ed a difendere in ogni circostanza gli interessi del C.I.O. e quelli del Movimento Olimpico”.
1.4. I membri del C.I.O. sono i suoi rappresentanti.
1.6 I membri del C.I.O. non rispondono personalmente dei debiti e obbligazioni del
C.I.O.
2. Obblighi
Gli obblighi di ogni Membro del C.I.O. sono i seguenti:
2.1. partecipare alle Sessioni del C.I.O.;
2.2. partecipare ai lavori delle commissioni del C.I.O. nelle quali sia stato nominato;
2.3. aiutare lo sviluppo del Movimento Olimpico;
2.4. seguire, a livello locale, l’applicazione dei programmi del C.l.O., inclusi quelli della Solidarietà Olimpica;
2.5. informare il Presidente del C.I.O. almeno una volta all’anno sullo sviluppo del
Movimento Olimpico e sulle sue necessità;
2.6. informare senza indugio il Presidente del C.I.O. su qualsiasi avvenimento che potrebbe ostacolare l’applicazione della Carta Olimpica o ledere in qualsiasi altro modo il Movimento Olimpico;
2.7. conformarsi in ogni circostanza al Codice Etico previsto alla regola 25;
2.8. svolgere gli altri compiti che gli vengano assegnati dal Presidente, compreso in caso di necessità, quello di rappresentare il C.I.O. in un Paese o territorio, o presso una organizzazione
3. Cessazione
3.1. Un membro del C.I.O. può ritirarsi in qualsiasi momento presentando al Presidente del C.I.O. le proprie dimissioni per iscritto. Prima di prendere atto delle sue dimissioni, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può chiedere di ascoltare il membro dimissionario.
3.2. Un membro del C.I.O. perde senza altra formalità la propria qualità di membro se non è rieletto in conformità con il paragrafo 2.ó delle norme di applicazione della presente regola.
3.3. Un membro del C.I.O. deve ritirarsi al più tardi alla fine dell’anno solare nel corso del quale abbia raggiunto l’età di 70 anni, salvo le disposizioni transitorie previste al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
3.4. Perde altresì la sua qualità di membro:
3.4.1. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui non è più membro della Commissione degli atleti del C.I.O.
3.4.2. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura legata ad una carica in seno ad una delle organizzazioni enunciate al paragrafo 2.2.2 e 2.2.3 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui egli cessa di esercitare tale carica.
3.5. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura proposta in applicazione del paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la presente regola può essere considerato come dimissionario se non ha più la propria residenza o il centro principale dei propri interessi nel Paese menzionato a fronte del proprio nome nell’Albo dei membri previsto al paragrafo 5 della presente regola. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
3.6. Un membro del C.I.O. è considerato come dimissionario e perde quindi senza altra dichiarazione da parte sua la qualità di membro se, salvo in caso di forza maggiore, durante due anni consecutivi, non assiste alle Sessioni o non prende alcuna parte attiva ai lavori del C.I.O. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
3.7. Un membro, un membro onorario o un membro d’onore del C.I.O. può essere escluso con una decisione della Sessione del C.I.O., se ha tradito il suo giuramento o se la Sessione del C.I.O. ritiene che quel membro ha trascurato o intenzionalmente compromesso gli interessi del C.I.O., o che in qualche modo ha agito in maniera riprovevole.
3.8. Le decisioni di esclusione di un membro, di un membro onorario o di un membro d’onore del C.I.O. sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti alla Sessione, su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O.. Il Membro in questione potrà esporre il proprio caso e comparire di persona a tale scopo davanti alla Sessione del C.I.O..
La Commissione Esecutiva del C.I.O. può privare il membro in questione di tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò fino alla decisione della Sessione del C.I.O. sulla proposta di esclusione.
Un membro, un membro onorario o un membro d’onore escluso dal C.I.O. non può essere membro di un C.N.O., di una associazione di C.N.O. o di un C.O.J.O.; egli non può in alcun caso diventare nuovamente membro, membro onorario o membro d’onore del C.I.O.
4. Membri onorari – membri d’onore
4.1. Un membro del C.I.O. che ne esce dopo averla servito per almeno dieci anni e che gli abbia reso dei servizi eccezionali, può, su proposta della Commissione
4.2. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.I.O. può eleggere a titolo di membri d’onore alte personalità esterne al C.I.O. che abbiano reso servizi particolarmente eminenti. I membri d’onore non hanno diritto al voto. Essi sono invitati ad assistere ai Giochi Olimpici e ai Congressi olimpici, ove un posto è loro riservato. Il Presidente del C.I.O. può inoltre invitarli ad assistere ad altre manifestazioni o riunioni del C.I.O.
5. Albo dei Membri
La Commissione Esecutiva del C.I.O. tiene aggiornato un Albo di tutti i membri del C.I.O., compresi i membri onorari e i membri d’onore. Se l’elezione di un membro è avvenuta a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, o se tale candidatura è legata aduna carica esercitata in seno ad una delle organizzazioni enunciate ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 delle menzionate norme di applicazione, tale circostanza è menzionata nell’Albo.
NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 20
1. Eleggibilità
1.1. Sono eleggibili al titolo di membro del C.I.O. tutte le persone fisiche di età di almeno 18 anni, la cui candidatura è presentata in conformità al successivo paragrafo 2.1., riempie le condizioni enunciate al suddetto paragrafo 2.1., è esaminata dalla Commissione Candidature e la cui elezione è proposta alla Sessione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
I membri del C.I.O. sono eletti per la durata di otto anni, in conformità alle disposizioni delle presenti norme di applicazione; sono rieleggibili, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3. della regola 20.
2. Procedura di elezione dei membri del C.I.O.
2.1. Presentazione delle candidature in vista dell’elezione a titolo di membro del
C.I.O.
In vista dell’elezione al titolo di membro del C.I.O., le persone e le organizzazioni qui di seguito specificate hanno .Il diritto di presentare una o più candidature.
–I membri del C.I.O.: ogni membro del C.I.O. ha il diritto di presentare una o più candidature all’elezione al titolo di membro del C.I.
–Le Federazioni Internazionali degli sport olimpici: l’Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche estive (ASOIF), l’Associazione delle Federazioni Internazionali degli sport invernali (AIWF) nonché tutte le Federazioni Internazionali membro dell’ASOIF o dell’AIWF hanno il diritto di presentare una o più candidature all’elezione a titolo di membro del C.I.O.
–I Comitati Nazionali Olimpici: l’Associazione dei Comitati Olimpici (AC.N.O.), l’Associazione dei Comitati Olimpici dell’Africa (AC.N.O.A), i Comitati Olimpici Europei (C.O.E.), il Consiglio Olimpico dell’Asia (OCA), l’Organizzazione Sportiva Pan americana (ODEPA) e i Comitati Nazionali dell’Oceania (ONOC), nonché tutti i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. hanno il diritto di presentare una o più candidature all’elezione al titolo di membro del C.I.O.
Per essere ammissibile, la candidatura deve essere presentata in forma scritta al Presidente del C.I.O. Deve inoltre imperativamente riempire le condizioni stabilite al successivo paragrafo 2.2.
2.2. Condizioni che devono riempire le candidature
La persona o l’organizzazione menzionata al precedente paragrafo 2.1. che presenta una o più candidature in vista dell’elezione a titolo di membro del C.I.O. in applicazione dei successivi paragrafi 2.2.1, 2.2.2 o 2.2.3, deve chiaramente indicare, per ogni candidatura, se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività, in applicazione al successivo paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica che il candidato svolge nell’ambito di una delle organizzazioni enunciate ai successivi paragrafi 2.2.2 o 2.2.3.
2.2.1. Se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività secondo il paragrafo 1.1 della regola 20, egli dovrà essere un atleta membro della Commissione Atleti del C.I.O. Detto atleta membro deve essere stato eletto o nominato alla Commissione Atleti del C.I.O. al più tardi in occasione dell’edizione dei Giochi dell’Olimpiade o dei Giochi Olimpici Invernali che segue l’ultima edizione dei Giochi alla quale l’atleta ha partecipato.
Nel presentare una o più candidature, la Commissione Atleti del C.I.O. dovrà rispettare una giusta proporzione tra i candidati atleti degli sport estivi e i candidati atleti degli sport invernali. I1 totale dei membri eletti in seguito a tali candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O., non può eccedere il numero di 15.
2.2.2. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell’ambito di una F.I. o di un’associazione di F.I., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di una F.I., dell’ASOIF o dell’AIWF, o una carica esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell’ambito di un
2.2.3. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell’ambito di un C.N.O. o di un’associazione mondiale o continentale di C.N.O., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di un C.N.O., de l’AC.N.O., dell’AC.N.O.A, dei C.O.E., dell’O.C.A., dell’ODEPA o dell’O.N.O.C., o una carica Esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell’ambito di una di queste organizzazioni. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 15.
2.2.4. Ogni altra proposta di candidatura dovrà riguardare una personalità avente la cittadinanza di un Paese nel quale egli ha la propria residenza o il centro principale dei propri interessi, e nel quale esista un C.N.O. riconosciuto dal C.I.O. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 70.
