8. I C.N.O. svolgono i seguenti compiti:
8.1. Devono costituire, organizzare e dirigere le loro rispettive delegazioni ai Giochi Olimpici e alle competizioni multidiciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Decidono dell’iscrizione degli atleti proposti dalle rispettive Federazioni Nazionali. Tale selezione dovrà basarsi non soltanto sui risultati sportivi dell’atleta, ma anche sulle sue capacità di servire d’esempio alla gioventù sportiva del proprio Paese. I C.N.O. devono vegliare affinché le iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali siano pienamente conformi alla Carta Olimpica.
8.2. Sono incaricati dell’equipaggiamento, trasporto e di alloggio dei membri delle proprie delegazioni. Dovranno contrarre a loro favore un’adeguata assicurazione che copra i rischi di morte, invalidità, malattia, spese mediche e farmaceutiche, nonché la loro responsabilità verso terzi. Sono responsabili del comportamento dei membri delle proprie delegazioni.
8.3. Hanno il potere unico ed esclusivo di prescrivere e stabilire le tenute, le uniformi e l’attrezzatura che i membri della propria delegazione indosseranno od utilizzeranno in
Tale esclusiva competenza non si estende all’equipaggiamento specializzato utilizzato dagli atleti della propria delegazione durante le effettive competizioni sportive. A tale proposito, si intende per attrezzatura specializzata, l’attrezzatura riconosciuta dal C.N.O. interessato come avente una incidenza sulla prestazione degli atleti, per effetto delle particolari caratteristiche tecniche. La pubblicità riguardante tali equipaggiamenti specializzati dovrà essere sottoposta all’approvazione del C.N.O. interessato se, manifestamente o implicitamente vi è fatto riferimento ai Giochi Olimpici.
9. Si raccomanda ai C.N.O.:
9.1. di organizzare (possibilmente ogni anno) una Giornata o una Settimana Olimpica destinata a promuovere il Movimento Olimpico;
9.2. di inserire nelle proprie attività la promozione della cultura e delle arti nel settore dello sport e dell’Olimpismo;
9.3. di partecipare ai programmi della Solidarietà Olimpica;
9.4. di ricercare fonti di finanziamento che permettano loro di salvaguardare in ogni aspetto la propria autonomia. La raccolta di fondi dovrà awenire in conformità della Carta Olimpica e in modo da non compromettere la dignità e l’indipendenza del C.N.O. interessato.
33 – Le Federazioni Nazionali
Per potere essere riconosciuta da un C.N.O. ed esserne accettata come membro, una Federazione Nazionale deve svolgere una comprovata e specifica attività sportiva, essere affiliata ad una FI riconosciuta dal C.I.O. e gestire le proprie attività in conformità della Carta Olimpica e con le regole della propria FI.
34 – Paese e nome di un C.N.O.
1. Nella Carta Olimpica, l’espressione “Paese” significa uno Stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale.
2. La denominazione di un C.N.O. deve riflettere i limiti territoriali e la tradizione del proprio
Paese ed essere approvata dal C.I.O..
35
– Bandiera, emblema ed inno
La bandiera, l’emblema e l’inno adottati da un C.N.O. per essere utilizzati nell’ambito delle proprie attività, incluso i Giochi Olimpici, devono essere approvati dalla Commissione Esecutiva del C.I.O..
I Giochi Olimpici
I – ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI
36 – Celebrazione dei Giochi Olimpici *
1. I Giochi dell’Olimpiade si svolgono nel corso del primi anno dell’Olimpiade che celebrano.
2. A decorrere dal 1994, anno dei XVE Giochi Olimpici Invernali, i Giochi Olimpici Invernali si svolgono nel secondo anno solare che segue l’anno di inizio di una Olimpiade.
3. L’onore di ospitare i Giochi Olimpici è affidato dal C.I.O. ad una città che viene designata
Città Ospitante i Giochi Olimpici .
4. 11 periodo dell’anno nel quale dovranno svolgersi i Giochi Olimpici dovrà essere proposto dalle città candidate all’approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., prima dell’elezione della città ospitante.
5. La mancata celebrazione dei Giochi Olimpici nel corso dell’anno in cui devono svolgersi comporta l’annullamento dei diritti della Città Ospitante.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 36
La durata delle competizioni dei Giochi dell’Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali non dovrà oltrepassare sedici giorni. Se non vi sono gare previste le domeniche e i giorni festivi, la durata dei Giochi Olimpici potrà essere prolungata di un periodo corrispondente con l’accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O.
37 –
Elezione della Città Ospitante *
1. L’elezione di una Città Ospitante è la prerogativa esclusiva del C.I.O.
2. Soltanto le città la cui candidatura siano approvate dal C.N.O. del proprio Paese potranno presentare la propria candidatura all’organizzazione dei Giochi Olimpici. La richiesta per l’organizzazione dei Giochi Olimpici deve essere presentata al C.I.O. dall’autorità ufficiale della città interessata con l’approvazione del C.N.O.. L’autorità ufficiale della città ed il C.N.O. devono garantire che i Giochi Olimpici saranno organizzati con piena soddisfazione del C.I.O. e nelle condizioni da esso previste. Nel caso ove più città di uno stesso Paese siano candidate all’organizzazione di una stessa edizione dei Giochi, spetta al C.N.O. decidere quella che sarà proposta per l’elezione.
3. Le città le cui candidature sono state approvate dal proprio C.N.O. dovranno sottostare alle regole previste nelle norme di applicazione di seguito riportate.
4. L’organizzazione di Giochi Olimpici non potrà essere affidata ad una città se quest’ultima non avrà consegnato al C.I.O. un documento del Governo del Paese
5. Una città che presenti la propria candidatura all’organizzazione dei Giochi Olimpici deve impegnarsi per iscritto a rispettare le condizioni imposte alle città candidate stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., nonché le norme tecniche fissate dalle FI per ogni sport inserito nel programma dei Giochi Olimpici. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fisserà inoltre la procedura che le città candidate dovranno seguire.
6. Una città candidata deve fornire le garanzie finanziarie giudicate soddisfacenti dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Tali garanzie potranno essere offerte dalla città stessa, dalle collettività pubbliche locali, regionali o nazionali, dallo Stato o da terzi. Il C.I.O. deve far conoscere la natura, la forma e il contenuto esatto delle garanzie richieste almeno sei mesi prima della Sessione del C.I.O. che deciderà dell’attribuzione dei Giochi Olimpici in questione.
7. L’elezione riguardante la designazione della Città Ospitante si svolge in un Paese che non presenti nessun candidato all’organizzazione dei Giochi Olimpici in questione, dopo attento esame del rapporto stilato dalla Commissione di valutazione delle città candidate. Salvo circostanze eccezionali, tale elezione deve avvenire sette anni prima l’anno di svolgimento dei Giochi Olimpici.
8. Il C.I.O. sottoscrive con la Città Ospitante e il C.N.O. del relativo Paese, un contratto scritto che stabilisce nel dettaglio gli obblighi da rispettare. Tale contratto sarà firmato immediatamente dopo l’elezione della Città Ospitante.
NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 37
1. A contare dal giorno in cui la richiesta di candidatura è sottoposta la C.I.O., il C.N.O. sorveglierà le attività e la condotta della città in relazione alla sua candidatura all’organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici, e ne sarà congiuntamente responsabile.
2. Tutte le città che chiedono di essere candidate all’organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici saranno sottoposte ad una procedura di accettazione delle candidature, che si svolgerà sotto l’autorità della Commissione Esecutiva del C.I.O., la quale ne fissa le modalità. La Commissione Esecutiva del C.I.O. designerà le città che saranno accettate come città candidate.
3. Le candidature delle città candidate all’organizzazione dei Giochi Olimpici saranno esaminate da una commissione di valutazione per le città candidate.
4. Due Commissioni di Valutazione delle città candidate sono designate dal Presidente del
C.I.O. Tali Commissioni sono composte in particolare:
– per i Giochi dell’Olimpiade, da tre membri in rappresentanza delle FI, tre membri in rappresentanza dei C.N.O., quattro membri del C.I.O., un membro proposto dalla Commissione Atleti, un membro in rappresentanza del Comitato Internazionale Paraolimpico (IPC), nonché da specialisti i cui consigli possano essere utili; e
Il Presidente di ogni Commissione di Valutazione per le città candidate è un membro del C.I.O. Tali Commissioni devono studiare le candidature di tutte le città candidate, visitare i siti e presentare al C.I.O. un rapporto scritto su tutte le candidature al più tardi due mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale la Città ospitante dei Giochi Olimpici sarà eletta.
Nessun membro di dette Commissioni potrà avere la cittadinanza di un Paese che ha una città candidata all’organizzazione dei Giochi Olimpici in questione.
5. Sulla base del rapporto di detta Commissione di valutazione, la Commissione Esecutiva del C.I.O. redigerà la lista delle città candidate che saranno sottoposte al voto della Sessione del C.I.O.
38 –
Sede dei Giochi Olimpici
1. Tutti gli sport dovranno svolgersi nella Città Ospitante dei Giochi Olimpici, salvo se questa ottiene dal C.I.O. il diritto di organizzare alcune gare in altre città o luoghi dello stesso Paese. Le richieste a tale proposito dovranno essere presentate per iscritto al C.I.O. al più tardi prima della visita della Commissione di Valutazione delle città candidate. Le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dovranno essere organizzate nella Città Ospitante.
2. Per i Giochi Olimpici Invernali, quando per ragioni geografiche o topografiche è impossibile organizzare certe gare o discipline di uno sport nel Paese della Città Ospitante, il C.I.O. potrà a titolo del tutto eccezionale, autorizzare il loro svolgimento in un Paese limitrofo.
3. Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante veglieranno a che nessuna altra manifestazione importante, nazionale o internazionale, si svolga nella stessa Città Ospitante, in prossimità o negli altri luoghi di competizione durante i Giochi Olimpici o durante la settimana che li precede o che li segue, senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O.
39 – Comitato Organizzatore
1. L’organizzazione dei Giochi Olimpici è affidata dal C.I.O. al C.N.O. del Paese della città ospitante ed alla città stessa. Il C.N.O. creerà a tale scopo un Comitato Organizzatore (C.O.J.O.) il quale, dal momento della sua costituzione, comunicherà direttamente con il C.I.O. dal quale riceverà le istruzioni.
2. Il C.O.J.O. deve essere dotato di personalità giuridica.
3. L’organo esecutivo del C.O.J.O. dovrà comprendere:
– il od i membri del C.I.O. nel Paese;
– il Presidente ed il Segretario Generale del C.N.O.;
– almeno un membro in rappresentanza della Città Ospitante, da essa designato
4. Dal momento della sua costituzione e fino alla sua liquidazione, il C.O.J.O. ha l’obbligo di svolgere tutte le proprie attività in conformità della Carta Olimpica, del Contratto tra il C.I.O., il C.N.O. e la Città ospitante, e delle istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O.
5. In caso di violazione delle regole prescritte o di mancato rispetto degli impegni sottoscriffi, il C.I.O. ha il diritto di togliere – in ogni momento e con effetto immediato – l’organizzazione dei Giochi Olimpici alla Città Ospitante, al C.O.J.O. ed al C.N.O., fermo restando il risarcimento dei danni causati al C.I.O.
40 – Responsabilità
Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante sono congiuntamente ed in solido responsabili di tutti gli impegni presi a titolo individuale o collettivo relativi all’organizzazione ed lo svolgimento dei Giochi Olimpici, salvo per quanto riguarda la responsabilità finanziaria dell’organizzazione e dello svolgimento di tali Giochi, la quale sarà interamente assunta in solido e congiuntamente dalla Città Ospitante e dal C.O.J.O., ferma restante ogni altra responsabilità di ogni altra parte, in particolare quelle derivanti dalle garanzie fornite secondo la Regola 37, paragrafo 5. Nessuna responsabilità finanziaria ricadrà sul C.I.O. a tale proposito.
41 –
Collegamenti tra i C.N.O. ed il C.O.J.O. *
1. Attaché
1.1. Allo scopo di facilitare la collaborazione tra il C.O.J.O. e i C.N.O., ogni C.N.O. potrà nominare un attaché, dopo avere consultato il C.O.J.O..
1.2. L’attaché servirà da intermediario tra il C.O.J.O. e il suo C.N.O. e dovrà essere permanentemente in contatto con questi due comitati per aiutare a risolvere i problemi di viaggio, alloggio o altro.
1.3. Durante il periodo dei Giochi, l’attaché sarà accreditato come membro della delegazione del proprio C.N.O., al di fuori della quota fissata. L’attaché potrà avere una nazionalità diversa da quella del Paese ospitante.
2. Capi Missione
2.1. Durante il periodo dei Giochi, i concorrenti, gli ufficiali e altro personale di squadra di un C.N.O. saranno sotto la responsabilità di un Capo Missione, designato dal proprio C.N.O. e il cui compito indipendentemente da ogni altro incarico affidatogli dal proprio C.N.O. – sarà quello di tenere i collegamenti con il C.I.O., le FI e il C.O.J.O..
2.2. I1 Capo Missione alloggerà nel Villaggio Olimpico e avrà accesso alle attrezzature mediche, di allenamento e di gara, nonché ai centri stampa ed all’albergo della Famiglia Olimpica.
