1.9. Presidente di seduta dichiara la chiusura della seduta.
2. Procedura straordinaria
2.1. In caso di urgenza, il Presidente o la Commissione Esecutiva possono sottoporre una risoluzione al voto per corrispondenza dei Membri del C.I.O. impartendo loro un termine per pronunciarsi. Se il totale delle risposte scritte ricevute entro tale termine non è inferiore alla metà del numero totale dei membri più uno, e se il numero di risposte ricevute in favore della risoluzione proposta raggiunge la maggioranza richiesta, la risoluzione viene adottata. Il risultato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ai membri del C.I.O. Per il calcolo della maggioranza richiesta, se sorge un qualsiasi dubbio per quanto riguarda la validità formale – in particolare a causa di un ritardo postale o in caso di circostanze particolari – o la validità sostanziale di una o più risposte, spetta al Presidente decidere in ultima analisi della validità delle risposte e quindi di tenerne conto.
2.2. I1 Presidente del C.I.O. può agire o prendere una decisione qualora le circostanze non permettano alla Sessione o alla Commissione Esecutiva di farlo. Tali azioni o decisioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del competente organo.
2.3. Le risoluzioni, decisioni o azioni adottate secondo la presente procedura non potranno riguardare modifiche della Carta Olimpica.
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– Lingue
1. Le lingue ufficiali del C.I.O. sono il francese e l’inglese.
2. In tutte le Sessioni del C.I.O. la traduzione simultanea dovrà essere fornita anche in tedesco, spagnolo, russo e arabo.
3. In caso di divergenza tra i testi francese et inglese della Carta Olimpica o in altro documento del C.I.O., il testo francese farà fede, salvo espressamente e diversamente disposto per iscritto.
28 – Risorse del C.I.O.
1. I1 C.I.O. può accettare donazioni e lasciti nonché ricercare altre fonti di reddito che gli permettano di svolgere la sua missione. Esso riscuote il gettito prodotto dello sfruttamento di diritti, compresi quelli televisivi, e dalla celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. I1 C.I.O. può concedere una parte dei ricavi prodotti dalla sfruttamento dei diritti di televisione alle FI, ai C.N.O., incluso la Solidarietà Olimpica, ed ai C.O.J.O
Le Federazioni Internazionali
FI
29 – Riconoscimento delle FI
Al fine di promuovere il Movimento Olimpico, il C.I.O. può riconoscere a titolo di FI delle organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale. Per essere riconosciute, tali organizzazioni devono applicare il Codice Antidoping del Movimento Olimpico e procedere ad efficaci controlli fuori gara secondo le regole fissate. Il riconoscimento delle FI recentemente riconosciute dal C.I.O. resta provvisorio durante un periodo di due anni o altro periodo di tempo fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Al termine di tale periodo, il riconoscimento decade automaticamente se non viene confermato a titolo definitivo per iscritto dal C.I.O.
Per quanto riguarda il ruolo delle FI in seno al Movimento Olimpico, i loro Statuti, le loro pratiche e le loro attività dovranno essere conformi alla Carta Olimpica. Accertato ciò, ogni FI conserva la propria indipendenza e autonomia nell’amministrazione del proprio sport.
30 –
Ruolo delle FI
1. I1 ruolo delle FI è di:
1.1. stabilire e mettere in pratica in conformità dello spirito olimpico, le regole relative alla pratica dei rispettivi sport e vegliare sulla loro applicazione;
1.2. assicurare lo sviluppo del proprio sport in tutto il mondo;
1.3. contribuire alla realizzazione degli scopi fissati dalla Carta Olimpica, in particolare tramite la diffusione dell’ Olimpismo e dell’educazione olimpica;
1.4. stabilire i propri criteri di ammissione alle competizioni dei Giochi Olimpici, in conformità della Carta Olimpica, e sottoporli all’approvazione del C.I.O.;
1.5. assumere la responsabilità del controllo e della direzione tecnica dei propri sport ai
Giochi Olimpici e dei giochi patrocinati dal C.I.O.;
1.6 fornire l’assistenza tecnica per la realizzazione pratica del programma della
Solidarietà Olimpica.
2. Le FI possono inoltre:
2.1. formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento
Olimpico in generale, incluso l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
2.2. esprimere il proprio parere sulle candidature all’organizzazione dei Giochi Olimpici, in particolare sui mezzi tecnici delle città candidate;
2.3. collaborare alla preparazione dei Congressi Olimpici;
2.4. partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.
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I Comitati Nazionali Olimpici – C.N.O.
31 – Missione e ruolo dei C.N.O. *
1. La missione dei C.N.O. è di sviluppare e di proteggere il Movimento Olimpico nei propri
Paesi, in conformità della Carta Olimpica.
2. I C.N.O.:
2.1. diffondono i principi fondamentali dell’Olimpismo a livello nazionale nell’ambito dell’attività sportiva e contribuiscono tra le altre cose, a divulgare l’Olimpismo nei programmi di insegnamento dell’educazione fisica e dello sport nelle scuole e nelle università. Essi vegliano sulla creazione di istituzioni dedicate all’educazione olimpica;
Vegliano in particolare sulla creazione ed sulle attività delle Accademie Nazionali Olimpiche, dei musei olimpici e di programmi culturali riguardanti il Movimento olimpico;
2.2. assicurano il rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese;
2.3. incoraggiano lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti;
2.4. collaborano alla formazione dei dirigenti sportivi, in particolare con l’organizzazione di corsi e vegliano che tali corsi contribuiscano alla diffusione dei principi fondamentali dell’Olimpismo;
2.5. si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;
2.6. devono lottare contro l’uso di sostanze e pratiche vietate dal C.I.O. o dalle FI, in particolare intervenendo presso le Autorità competenti del proprio Paese affinché tutti i controlli medici possano essere effettuati in condizioni ottimali.
3. I C.N.O. possiedono la competenza esclusiva per quanto riguarda la rappresentanza dei propri Paesi ai Giochi Olimpici e nelle competizioni multi-disciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Inoltre, ogni C.N.O. ha l’obbligo di partecipare ai Giochi dell’Olimpiade inviandovi degli atleti.
4. I C.N.O. hanno il potere di designare la città che potrà presentare la candidatura all’organizzazione dei Giochi Olimpici nei rispettivi Paesi.
5. I C.N.O. devono operare per mantenere armoniose relazioni di cooperazione con gli organismi governativi interessati; essi devono altresì contribuire efficacemente a mettere a punto dei programmi destinati alla promozione dello sport a tutti i livelli. Poiché lo sport contribuisce all’educazione, alla salute, all’economia ed all’ordine sociale, è auspicabile che i C.N.O. possano beneficiare del sostegno dei Poteri pubblici nella realizzazione dei propri obiettivi. I C.N.O. dovranno tuttavia preservare la loro autonomia e resistere a tutte le
6. I C.N.O. hanno il diritto di:
6.1 formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento
Olimpico in generale, inclusa l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;
6.2. esprimere il proprio parere sulle candidature all’organizzazione di Giochi Olimpici;
6.3. collaborare alla preparazione di Congressi Olimpici;
6.4. partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.
7. Il C.I.O. aiuta i C.N.O. a svolgere la propria missione tramite i suoi vari Servizi e la
Solidarietà Olimpica.
8. Per compiere la propria missione, i C.N.O. possono collaborare con gli organismi governativi e non governativi. Tuttavia non dovranno mai associarsi ad attività che potrebbero essere in contrasto con la Carta Olimpica.
9. A1 di fuori delle misure e delle sanzioni previste nei casi di trasgressione della Carta Olimpica, il C.I.O. potrà, dopo averlo ascoltato, sospendere un C.N.O. o revocarne il riconoscimento:
9.1. se l’attività del C.N.O. viene ostacolata in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all’operato di altre organismi sportivi o simili, del Paese;
9.2. se la formazione o l’espressione della volontà delle Federazioni nazionali od altre entità membri del C.N.O. o in esso rappresentate, sono ostacolate in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all’operato di altre entità sportive o non, del Paese stesso.
32 – Composizione dei C.N.O. *
1. Qualunque sia la loro composizione, i C.N.O. dovranno includere:
1.1. Membri del C.I.O. nel proprio Paese, se ve ne sono. Questi hanno diritto di voto alle assemblee generali del C.N.O.. Inoltre, i membri del C.I.O. eletti in seguito alle candidature proposte in applicazione al paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la regola 20 sono membri di diritto dell’organo esecutivo del C.N.O., con diritto di voto;
1.2. tutte le Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrato gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici, od i rappresentanti da esse designati (con un minimo di cinque Federazioni nazionali di questo tipo). Dovrà essere fornita la prova che tali Federazioni Nazionali svolgono realmente un’attività sportiva nel Paese e sul piano internazionale, in particolare organizzando e partecipando alle competizioni e mettendo in essere dei programmi di formazione per gli atleti. Un C.N.O. non potrà
1.3. gli atleti in attività e gli ex-atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici; questi ultimi dovranno tuttavia ritirarsi da tale carica al massimo alla fine della terza Olimpiade che segue gli ultimi Giochi Olimpici ai quali abbiano partecipato.
2. I C.N.O. possono includere tra i propri membri:
2.1. Federazioni Nazionali affiliate alle FI riconosciute dal C.I.O. e i cui sport non siano inseriti nel programma dei Giochi Olimpici;
2.2. gruppi multidisciplinari ed altre organizzazioni a vocazione sportiva ovvero i loro rappresentanti, nonché persone aventi la nazionalità del Paese e suscettibili di rafforzare l’efficacia del C.N.O. o che abbiano reso eminenti servizi alla causa dello sport e dell’Olimpismo.
3. Su temi che riguardino i Giochi Olimpici, saranno presi in considerazione soltanto i voti espressi dall’organo esecutivo del C.N.O. e dalle Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrano sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici.
4. I Governi o le altre Autorità pubbliche non potranno designare alcun membro del C.N.O.
Tuttavia, un C.N.O. potrà decidere, a titolo discrezionale, di eleggere tra i propri membri dei rappresentanti di dette Autorità.
5. Prima di esistere in quanto C.N.O. e avere il diritto a tale titolo, un’organizzazione dovrà essere riconosciuta dal C.I.O. Tale riconoscimento potrà essere concesso soltanto ad un’organizzazione la cui giurisdizione corrisponde al territorio del Paese nel quale è stabilita e ha la propria sede.
NORME DI APPLICAZIONE PER LE REGOLE 31 E 32
1.
1.1. Per essere riconosciuto dal C.I.O., un C.N.O. candidato deve riempire le condizioni indicate alla Regola 32. In tale caso, il C.N.O. candidato deve sottoporre all’approvazione del C.I.O. due esemplari en lingua francese o inglese dei propri Statuti. u C.N.O. candidato dovrà ottenere da ogni FI alla quale è affiliata una Federazione Nazionale suo membro, un attestato che certifichi al C.I.O. che la detta Federazione Nazionale è membro a pieno diritto della FI interessata.
1.2. Un C.N.O. candidato i cui Statuti siano stati approvati dal C.I.O. dovrà inviarne al medesimo una copia accompagnata da una richiesta di riconoscimento e dalla lista dei membri del proprio organo esecutivo; tali documenti dovranno essere autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del C.N.O. candidato.
2. Gli Statuti di un C.N.O. dovranno sempre essere conformi alla Carta Olimpica e farvi espressamente riferimento. Se esiste un dubbio circa la portata o l’interpretazione degli Statuti di un C.N.O., o se vi è contraddizione tra detti Statuti e la Carta Olimpica, quest’ultima prevale.
4. L’assemblea generale di un C.N.O. dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
5. I membri dell’organo esecutivo di un C.N.O. dovranno essere rinnovati almeno ogni quattro anni, nel corso di una riunione dell’assemblea generale che abbia messo tale rinnovo all’Ordine del giorno.
6. I membri di un C.N.O., ad eccezione di quelli che si dedicano all’amministrazione dello sport, non potranno accettare alcun emolumento o gratifica di nessun genere per le proprie mansioni. Essi potranno tuttavia ricevere il rimborso delle spese di trasporto, soggiorno ed altre spese giustificate dall’espletamento della loro carica.
7. I C.N.O. che cessano, a titolo temporaneo o permanente, di essere riconosciuti dal C.I.O., perdono di conseguenza tuffi i diritti conferiti loro dal C.I.O. ed in particolare quelli di:
7.1. chiamarsi “Comitato Nazionale Olimpico”;
7.2. utilizzare gli emblemi olimpici;
7..3. beneficiare dell’azione della Solidarietà Olimpica;
7.4. partecipare alle attività gestite o patrocinate dal C.I.O. (incluso i Giochi Olimpici);
7..5. inviare concorrenti, ufficiali ed altro personale di squadra ai Giochi Olimpici;
7.6. fare parte di un’Associazione di C.N.O..
