2.3. Commissione Candidature
2.3.1. Sarà costituita una Commissione Candidature composta di sette membri, di cui tre membri scelti dalla Commissione Etica del C.I.O., tre membri scelti dalla Sessione del C.I.O., e un membro scelto dalla Commissione Atleti. I membri della Commissione Candidature sono eletti per un periodo di quattro anni; essi sono rieleggibili.
2.3.2 La Commissione Candidature ha il compito di esaminare ogni candidatura in conformità al successivo paragrafo 2.4.2 e di redigere a beneficio della Commissione Esecutiva del C.I.O. un rapporto scritto su ogni candidatura.
2.3.3. La Commissione Candidature si gestisce autonomamente. Essa nomina il proprio presidente e un segretario; quest’ultimo può essere scelto al di fuori dei membri della Commissione.
2.4. Esame delle candidature da parte della Commissione Candidature
2.4.1. Quando riceve una candidatura, il Presidente del C.I.O. la trasmette al presidente della Commissione Candidature, il quale ordina immediatamente l’apertura di un fascicolo. Salvo per circostanze eccezionali, ogni fascicolo ricevuto dal presidente della Commissione Candidature al più tardi tre mesi prima della data di apertura della Sessione del C.I.O. Ia più vicina, deve essere trattato in modo che la Commissione Esecutiva possa sottoporre una proposta in tempo utile alla detta Sessione.
2.4.3. La Commissione verifica l’origine di ogni candidatura nonché, se è il caso, la qualità di atleta in attività o la carica alla quale è legata la candidatura.
2.4.4. Quando ritiene di aver raccolto tutte le informazioni utili, la Commissione Candidature prepara per la Commissione Esecutiva del C.l.O. un rapporto scritto motivato nel quale indica se, a suo parere, il candidato possieda o no le qualità richieste per essere eletto membro del C.I.O. Inoltre, se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del precedente paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica nell’ambito di una delle organizzazioni enunciate ai predetti paragrafi 2.2.2 e 2.2.3, la Commissione Candidature lo specifica nel proprio rapporto.
2.5. Procedura davanti alla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2.5.1. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è la sola competente per proporre una candidatura alla Sessione.
2.5.2. Durante la seduta che segue il ricevimento di un rapporto della Commissione Candidature, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo aver preso conoscenza del contenuto del predetto rapporto, decide di proporre o di non proporre il candidato all’elezione a titolo di membro del C.I.O. La Commissione Esecutiva può decidere di ascoltare i candidati se lo ritiene necessario. In caso di proposta per l’elezione, la Commissione Esecutiva sottopone alla Sessione, al più tardi trenta giorni prima dell’inizio di quest’ultima, una proposta scritta alla quale viene allegato il rapporto della Commissione Candidature. La Commissione Esecutiva menziona l’origine di ogni candidatura e, nel caso, indica se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del predetto paragrafo 2.2.1 o se la candidatura è legata ad una carica nell’ambito di una delle organizzazioni enunciate ai precedenti paragrafi
2.2.2 e 2.2.3. La Commissione Esecutiva può proporre più candidature all’elezione di un solo membro.
2.6 Procedura davanti alla Sessione del C.I.O.
2.6.1 La Sessione del C.I.O. è la sola competente per eleggere i membri del
C.I.O.
2.6.2 Le candidature per l’elezione a titolo di membro del C.I.O. proposte dalla Commissione Esecutiva sono sottoposte al voto della Sessione;
2.6.3 Il presidente della Commissione Candidature può comunicare alla
Sessione il parere della Commissione Candidature.
2.7. Procedura di rielezione
La procedura di rielezione, per una durata di otto anni di un membro del C.I.O. rieleggibile, si svolge secondo le disposizioni del suddetti paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6.; la procedura può essere accelerata e semplificata.
2.8. Disposizioni transitorie
I diritti acquisiti dei membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) sono così mantenuti:
2.8.1. Un membro del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) deve ritirarsi alla fine dell’anno solare nel corso del quale raggiunge l’étà di 80 anni, salvo se è stato eletto prima dell’anno 1966. Se un membro raggiunge questo limite di età nel corso del suo mandato di Presidente, vice- presidente o membro della Commissione Esecutiva del C.I.O., il ritiro prenderà effetto alla fine della seguente Sessione del C.I.O.
2.8.2. Inoltre, i membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) e che non abbiano raggiunto il limite di età secondo il precedente paragrafo
2.8.1 sono sottoposti a rielezione da parte della Sessione del C.I.O., per un terzo nel 2007, per un terzo nel 2008 e per un terzo nel 2009 alle condizioni stabilite al paragrafo 2.ó del presente testo di applicazione. La determinazione dei membri così ripartiti avverrà per sorteggio durante la 111a Sessione del C.I.O.
2.8.3. In occasione dei Giochi dell’Olimpiade nel 2000, otto atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I quattro membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i quattro membri seguenti nell’ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.
2.8.4. In occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2002, quattro atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I due membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i due membri seguenti nell’ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.
2.8.5. Nel caso di membri della Commissione Atleti dei C.I.O. eletti in quanto membri del C.I.O. in occasione della 110a Sessione del C.I.O., il loro mandato scadrà immediatamente dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi dell’Olimpiade o dei Giochi Olimpici invernali quattro anni dopo
C.I.O.
2.8.6. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5.2 e 2.6.2 si applicano all’elezione degli atleti in attività soltanto dopo il 1° Gennaio
2000.
2.8.7. Fino al 31 dicembre 2003, il numero dei membri del C.I.O. potrà raggiungere il totale di 130.
21 – Organizzazione
Gli organi del C.I.O. sono:
1. la Sessione
2. la Commissione Esecutiva,
3. il Presidente.
4. In caso di dubbio quanto alla competenza di uno degli organi del C.I.O., l’espressione “C.I.O.”, utilizzata senza altra precisazione o aggiunta, deve intendersi come significante la “Sessione”, fermo restante la delega di poteri eventualmente attribuiti alla Commissione Esecutiva.
22 – Sessioni
1. Un’assemblea generale dei Membri del C.I.O., denominata Sessione, si riunisce almeno una volta l’anno. Una Sessione straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.
2. La sede della Sessione è stabilito dal C.I.O., quello della Sessione straordinaria dal Presidente. Le convocazioni delle Sessioni o delle Sessioni straordinarie saranno inviate dal Presidente almeno un mese prima della riunione, accompagnate dall’ordine del giorno.
3. L’organizzazione della Sessione, incluso tutti gli aspetti finanziari ad essa collegati, è regolata dalla “Guida per l’organizzazione delle Sessioni” ed ogni altra comunicazione emessa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
4. La Sessione è l’organo supremo del C.I.O. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica.
Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., elegge i membri del C.I.O.
5. La Sessione ha la facoltà di delegare poteri alla Commissione Esecutiva.
23 – Commissione Esecutiva
1.
Composizione
Ad ogni elezione, la Sessione vigilerà sul rispetto del predetto principio.
2. Elezione
Tutti i membri della Commissione Esecutiva sono eletti dalla Sessione, con scrutinio segreto, alla maggioranza dei votanti.
3. Durata delle cariche
3.1. La durata del mandato del Presidente è fissata alla regola 24. La durata dei mandati dei Vice Presidenti e dei dieci altri membri della Commissione Esecutiva è di quattro anni.
3.2. I Membri della Commissione Esecutiva iniziano il loro mandato alla fine della Sessione nella quale sono stati eletti; dal momento della loro elezione possono tuttavia assistere, con voto consultivo, alle riunioni della Commissione Esecutiva; il loro mandato cessa alla fine dell’ultima Sessione ordinaria che si svolge durante l’anno nel quale scade.
4. Rinnovo delle cariche
4.1. Le condizioni per il rinnovo del mandato del Presidente sono fissate dalla Regola 24.
4.2. Un vice presidente può essere rieletto a tale carica soltanto dopo un intervallo minimo di quattro anni. Inoltre, un vice presidente non può essere rieletto in seno alla Commissione Esecutiva nei quattro anni che seguono la scadenza del suo mandato, salvo per la carica di Presidente.
4.3. Un membro della Commissione Esecutiva che non sia il Presidente o uno dei quattro Vice Presidenti non può essere rieletto in seno a tale Commissione nei quattro anni che seguono la scadenza del proprio mandato, ad eccezione per la carica di Presidente o di Vice Presidente.
5. Cariche vacanti
5.1. I1 caso di vacanza della Presidenza è trattato alla Regola 24.
5.2. In caso di vacanza di una Vice Presidenza, il C.I.O. elegge un nuovo Vice Presidente nel corso della Sessione successiva. Il nuovo Vice Presidente termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.
5.3. In caso di vacanza di un altra carica in seno alla Commissione Esecutiva, il C.I.O. elegge un nuovo membro della Commissione Esecutiva nel corso della Sessione successiva. il nuovo membro termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.
6. Poteri e funzioni
La Commissione Esecutiva gestisce gli affari del C.I.O. e in particolare svolge le seguenti funzioni:
6.1. veglia che la Carta Olimpica venga rispettata;
6.2. si assume la responsabilità suprema dell’amministrazione del C.I.O.;
6.3. approva l’organizzazione interna del C.I.O., il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione;
6.4. è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O. e prepara un rapporto annuale;
6.5. presenta alla Sessione un rapporto su ogni proposta di modifica di una Regola o di
Norme di applicazione;
6.6. sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l’elezione in seno al C.I.O.;
6.7. dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all’organizzazione dei Giochi Olimpici;
6.8. crea e attribuisce le onorificenze del C.I.O.;
6.9. fissa l’ordine del giorno delle sessioni del C.I.O.;
6.10. su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale e ne decide il licenziamento. Il Presidente decide delle loro promozioni, sanzioni ed emolumenti.
6.11. gli è affidato l’archivio del C.I.O.;
6.12. emana nella forma che ritiene più adatta (codici, regolamenti, norme, direttive, guide, istruzioni), tutte le disposizioni necessarie all’applicazione della Carta Olimpica e all’organizzazione dei Giochi Olimpici;
6.13. svolge tutti gli altri compiti che le sono assegnati dalla Sessione. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della maggioranza dei propri membri.
24 – Il Presidente
1. Il C.I.O. elegge a scrutino segreto un Presidente tra i propri membri per un periodo di otto anni, rinnovabile una sola volta per quattro anni. Le candidature sono dichiarate tre mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale si svolgerà l’elezione.
2. Salvo nel caso previsto al successivo paragrafo 3, il Presidente viene eletto dalla Sessione che si riunisce nel corso del secondo anno dell’Olimpiade.
4. Il Presidente presiede tutte le attività del C.I.O. e lo rappresenta in maniera permanente.
5. Il Presidente costituirà delle commissioni permanenti o ad hoc, nonché dei gruppi di lavoro ogni qual volta ve ne sia la necessità; ne stabilirà i compiti e ne designerà i membri; il Presidente deciderà altresì dello scioglimento di tali commissioni e dei gruppi di lavoro quando ritiene che abbiano assolto al loro compito. Nessuna riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro potrà svolgersi senza il previo benestare del Presidente del C.I.O. Il Presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro e avrà diritto al posto di onore quanto assiste ad una di tali riunioni. Sarà costituita una Commissione Atleti, la cui maggioranza sarà formata da atleti eletti dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici. L’elezione di svolgerà in occasione dei Giochi dell’Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali secondo un regolamento stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con la Commissione degli Atleti, e che sarà trasmesso alle FI e ai C.N.O. un anno prima dell’edizione dei Giochi Olimpici nel corso del quale avrà luogo tale elezione.
25 – Commissione Etica del C.I.O.
Provvedimenti e sanzioni
1. Una Commissione Etica del C.I.O. è incaricata di definire e aggiornare un insieme di principi etici comprendente un Codice etico basato sui valori e i principi difesi nella Carta Olimpica. Essa indaga inoltre sulle denuncie presentate in relazione alla non osservanza di tali principi etici, compreso nei casi di violazione del Codice etico ed eventualmente propone sanzioni alla Commissione Esecutiva.
2. I provvedimenti e le sanzioni che possono essere presi dalla Sessione o dalla Commissioni
Esecutiva sono i seguenti:
2.1. Nell’ambito del Movimento Olimpico :
2.1.1. nei confronti dei membri onorari del C.I.O.:
a) il biasimo, pronunciato dalla Commissione Esecutiva;
b) la sospensione per un periodo determinato, pronunciata dalla Commissione Esecutiva. La sospensione può estendersi a tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legate alla qualità di membro.
Le sanzioni possono essere pronunciate nei confronti di membri o membri onorari del C.I.O., i quali per il loro comportamento arrecano danno agli interessi del C.I.O. I provvedimenti e le sanzioni sopraccitati possono essere cumulati. Su decisione della Commissione Esecutiva, il membro o il membro onorario in questione può essere privato totalmente o in parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò durante tutta la durata dell’inchiesta disciplinare condotta nei suoi confronti.
2.1. nei confronti delle FI:
a) ritiro dal programma dei Giochi Olimpici:
– di uno sport (Sessione)
– di una disciplina (Commissione Esecutiva) o
– di una gara (Commissione Esecutiva);
b) revoca del loro riconoscimento (Sessione):
1.1.2. nei confronti delle associazioni di FI, revoca del loro riconoscimento
(Sessione);
1.1.3. nei confronti dei C.N.O.:
a) revoca del diritto di iscrivere dei concorrenti ai Giochi Olimpici
(Commissione Esecutiva)
b) sospensione (Commissione Esecutiva); in tale ipotesi, la Commissione Esecutiva determina per ogni caso le conseguenze per il C.N.O. interessato e per i suoi atleti;
c) revoca temporanea o permanente del riconoscimento (Sessione); in caso di revoca permanente del riconoscimento, il C.N.O. perde tutti i diritti che gli attribuisce la Carta Olimpica;
d) revoca del diritto di organizzare una Sessione o un Congresso Olimpico
(Sessione);
1.1.4. nei confronti delle Associazioni di C.N.O.: revoca del riconoscimento
(Sessione);
1.1.5. nei confronti di una Città Ospitante, di un C.O.J.O. o di un C.N.O.: revoca del diritto di organizzare i Giochi Olimpici (Sessione).
2.2. Nell’ambito dei Giochi Olimpici:
2.2.1. nei confronti dei concorrenti individuali o a squadre: non ammissione ai Giochi Olimpici od esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente; in caso di esclusione, tutte le medaglie e tutti i diplomi dovranno essere restituiti al C.I.O. (Commissione Esecutiva);
2.2.2. nei confronti di Ufficiali, Dirigenti e altri membri di una delegazione, di arbitri e membri della giuria: non ammissione ai Giochi Olimpici o esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente (Commissione Esecutiva);
2..2.3. nei confronti di tutte le altre persone accreditate: revoca dell’accreditamento
(Commissione Esecutiva);
2. Prima di applicare una misura o una sanzione, l’organo competente del C.I.O. potrà pronunciare un avvertimento.
3. individuo, squadra o persona fisica o morale ha il diritto di essere ascoltato dall’organo del C.I.O. competente per prendere una misura o una sanzione. Il diritto di essere ascoltato secondo tale disposizione comprende il diritto di essere informato delle accuse portate a suo carico nonché il diritto di comparire di persona o di presentare la propria difesa per iscritto.
4. ti i provvedimenti o sanzioni decisi dalla Sessione o dalla Commissione Esecutiva dovranno essere notificati per iscritto alla parte interessata.
5. ti provvedimenti o sanzioni sono immediatamente applicabili, salvo se l’organo competente ne decide diversamente.
26 – Procedure
1. Procedura ordinaria
1.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente più anziano in carica presente, presiede le Sessioni e le riunioni della Commissione Esecutiva. In assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dal membro presente più anziano in carica nella Commissione Esecutiva.
1.2. Il quorum richiesto per una Sessione è della metà del numero totale dei Membri del C.I.O. più uno. Il quorum richiesto per una riunione della Commissione Esecutiva del C.I.O. è di otto membri.
1.3. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei votanti; tuttavia, la maggiorana dei due terzi dei membri del C.I.O. presenti alla Sessione (maggioranza composta di almeno trenta membri) sarà richiesta per la modifica dei Principi Fondamentali e delle Regole. Le Regole e le Norme di Applicazione così modificate sono immediatamente applicabili, salvo se la Sessione ne decide altrimenti. Una questione non inserita all’Ordine del giorno di una Sessione potrà essere discussa se un terzo dei membri lo richiede, o se il Presidente di seduta ne da l’autorizzazione.
1.4. Ogni membro dispone di un voto. Le astensioni e le schede bianche o nulle non saranno conteggiate per il calcolo della maggioranza richiesta. Non è ammesso il voto per procura. I1 voto si svolge a scrutino segreto se il presidente di seduta decide in tale senso o se almeno un quarto dei membri presenti lo richieda. In caso di parità, decide il presidente di seduta.
1.5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 sopraccitati si applicano a tutte le elezioni, sia che si tratti di persone o di città organizzatrici. Tuttavia se ci sono (o se restano) soltanto due candidati, è dichiarato eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.
a) quando il voto riguarda l’elezione di una città ospitante i Giochi Olimpici, per la quale una città del Paese di cui è cittadino è candidata;
b) quando il voto riguarda la determinazione del luogo di una Sessione, di un Congresso Olimpico o di una riunione o avvenimento per i quali una città o una collettività pubblica del Paese di cui è cittadino è candidata;
c) quando il voto riguarda l’elezione a membro in seno al Comitato Internazionale Olimpico, di un candidato cittadino del medesimo Paese del membro;
d) quando il voto riguarda l’elezione ad una carica in seno alla Commissione
Esecutiva o ad altra carica, di un candidato del medesimo Paese del membro;
e) quando il voto riguarda qualsiasi altra questione concernente il Paese o il
C.N.O. del Paese di cui è cittadino.
In caso di dubbio, il presidente di seduta decide della partecipazione al voto del membro interessato.
1.7. Il Presidente del C.I.O. stabilisce i regolamenti per tutte le elezioni.
1.8. Ogni questione di procedura riguardante le sedute del C.I.O., che non sia trattata nella Carta Olimpica, verrà risolta dal presidente di seduta.
