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Legge nuova Sabatini bis

Misura:
Nuova SabatiniEnte gestore:
Ministero Sviluppo EconomicoAmbito territoriale:
Tutta ItaliaTipologia Agevolazione
Contributo conto interessi

Scadenza:
Esaurimento risors

Nuova Sabatini

 

Dal 31 marzo 2014 è aperto lo sportello per l’accesso alle agevolazioni della Sabatini bis, il meccanismo agevolativo istituito dall’art. 2 del D.L. 69/2013.

La misura riconosce un contributo in conto interessi, da concedersi a fronte di finanziamenti accesi per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Il contributo in conto interessi riguarda i soli finanziamenti e le operazioni di leasing finanziario che abbiano durata massima di 5 anni.

Le operazioni finanziarie (prestiti o leasing) agevolabili possono essere richieste per un importo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche a copertura totale delle spese ammissibili.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni (con un piano di ammortamento a rate semestrali costanti) e di importo equivalente al finanziamento.

Le imprese beneficiarie possono accedere anche alla garanzia del Fondo per le PMI, con una copertura dell’80% dell’importo complessivo del prestito.
Le richieste di garanzia relative ai suddetti finanziamenti agevolati saranno esaminate dal Comitato di gestione del Fondo in via prioritaria.

Iter di concessione finanziamento

  1. La delibera

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di Cassa depositi e prestiti della verifica disponibilità plafond e della disponibilità dei contributi, la banca/intermediari finanziario adotta la delibera di finanziamento.

  1. La stipula del contratto

La stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti della provvista erogata a valere sul plafond, pena la decadenza dal contributo concesso. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro tale termine ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, la banca/società di leasing è tenuto a darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

  1. L’erogazione del finanziamento

Il finanziamento deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento, con facoltà per le banche di eseguire i pagamenti direttamente in favore dei fornitori delle PMI, in relazione ai beni oggetto del finanziamento.

In allegato :

Scheda sintesi misura

 

a Cura del

Dott. Errico Formchella (SEF CONSULTING)

Ufficio Studi AGAR SPORT MANAGEMENT

Posted in: Circolari e Normative, Ultime News

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