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Certificato Penale per chi lavora a contatto con i minori

3° AGGIORNAMENTO al 17-04-2014

Il Ministero della Giustizia è stato costretto a pubblicare una circolare interpretativa e ben 2 note di chiarimento nella stessa giornata  che riducono di molto gli obblighi a carico delle Associazioni rispetto ai Certificati Penali anti-pedofilia previsti previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 pubblicato in GU solo il 22 marzo scorso . Per chi volesse leggere integramente la circolare e le note, le trovate a questi link: qui la circolare  interpretativa  qui e qui le note interpretative della circolare interpretativa.

Cosa si dice nella sostanza nelle circolari e nelle note?  E cosa devono quindi fare le Associazioni?

a) I Volontari: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale

b) Per i lavoratori subordinati o para subordinati nelle Associazioni: per loro l’obbligo vige ancora (qui scaricate il modello). Il Ministero precisa che se i tempi di acquisizione del certificato penale si protraggano oltre il prossimo 6 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.

Per il personale retribuito con voucher (Regime a € 7.500 dello Sport Dilettantistico, Fattura e ritenuta d’acconto, redditi divers)i: dovrebbero essere esenti da quest’obbligo ma la circolare e le 2 note interpretative non lo spiegano esattamente (lo si pare intuire tra le righe). Si consiglia comunque di far produrre almeno una autocertificazione.

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Norme Anti- Pedofili: l’obbligo scatta dal 6 aprile 2014   AGGIORNAMENTO in Attesa di ricevere il Certificato sarà possibile effettuare un’autocertificazione

 

1° INFORMATIVA del 1 Aprile 2014

Dal 6 aprile ) scatta l’obbligo del “certificato antipedofilia” per chiunque abbia a che fare con minorenni. Nella categoria rientrano solo per fare alcuni esempi : i catechisti delle parrocchie, i volontari  di associazioni, i capiscout, gli allenatori di tutte le società sportive, gli insegnanti, i bidelli ….

L’obiettivo della legge è infatti quello di contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Ma toccherà al datore di lavoro richiedere alla Procura il certificato penale di chi intende impiegare. Tutte le organizzazioni che impiegano personale (volontario o meno) le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno quindi produrre i rispettivi certificati penali.

Se non lo fanno, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra 10 e i 15 mila euro. Una mazzata. Senza contare che per ogni certificato si può ipotizzare una spesa di circa 20 euro. Sembrerebbe uno scherzo d’aprile. Ma purtroppo non è così. Tutto l’universo delle onlus e non solo quello rischia quindi di essere travolto da un nuovo balzello.

Quella che nelle intenzioni doveva essere una norma per favorire la caccia al pedofilo si è trasformata in un caos normativo. Perché, almeno fino al 6 aprile (che tra l’altro è domenica) il certificato poteva essere richiesto soltanto dall’interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni e dall’autorità giudiziaria penale.

Non solo: un’altra norma vieta espressamente ai datori di lavoro di acquisire simili informazioni sui dipendenti. Anche perché – spiegano dal casellario giudiziale della Procura – «nel certificato penale vengono indicate tutte le condanne passate in giudicate».

E i problemi non sono finiti qui. Perché il decreto legge numero 39 recita testualmente: «Il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (tutti i reati che hanno a che fare con la pornografia, la prostituzione, l’adescamento e la violenza ai danni di minori, ndr)».

Così tutte le associazioni che hanno a che fare con i bambini, ma in teoria anche le scuole, sono di fronte a un bivio: o sospendono l’attività o rischiano la super multa. Anche se difficilmente lunedì scatteranno dei controlli a tappeto. Ma il rischio e i problemi restano. Non è nemmeno possibile chiedere un certificato penale che indichi solo i reati specifici legati alla pedofilia.

La caccia al pedofilo insomma sembra partita con il piede sbagliato. Anche perché il decreto 39 (che di buono ha aumentato le pene per i pedofili e inasprito le sanzioni per i maniaci che agiscono attraverso internet) nasce con l’obiettivo di recepire una direttiva europea.

Ma la Comunità europea aveva concesso ai datori di lavoro il diritto a chiedere informazioni. Un diritto che in Italia diventerà un obbligo difficile da rispettare, anzi impossibile entro domenica.

  2° Informativa  FONTE: CONI del 4 Aprile 2014

In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:

con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.

In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).

Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-9799620006-97996200.

a cura del:

Dott. Enzo Marra

Ufficio Studi AGAR Sport Management

esperto@agarsport.org

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Informativa: normativa per gli impianti sportivi (legge di stabilità)

Informativa sulla nuova normativa per gli impianti sportivi previsti dalla legge 147/2013

(legge di stabilità)

La Legge n. 147 dl 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) prevede ai commi 303-305 “la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento” al fine di favorire “l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori”, con esclusione della possibilità di realizzare complessi di edilizia residenziale.
La legge prevede inoltre lo stanziamento di complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per integrare il Fondo di garanzia di cui all’articolo 90 co. 12 della Legge 289/02, amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo.

La procedura, che deve concludersi entro 120 giorni (180 in caso di atti di competenza regionale) dal suo avvio, prevede:

 La presentazione al Comune, da parte del soggetto proponente, di uno studio di fattibilità accompagnato da un piano economico-finanziario; a ciò va allegato un accordo con una o più associazioni (o società) sportive dilettantistiche utilizzatrici in via prevalente dell’impianto in questione;
Il Comune, ove valuti positivamente in via preliminare il progetto, lo dichiara di pubblico interesse entro 90 giorni;

 A questo punto viene presentato il progetto definitivo sul quale il Comune (o la Regione), previa conferenza di servizi, delibera in via definitiva sul progetto; tale delibera sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e ne determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Nel caso in cui l’intervento previsto deve realizzarsi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici preesistenti, stante la procedura appena descritta, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, ovvero da una gara. Tale procedura di gara è stata mutuata dalla normativa sul Project Financing (“… alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore”; nel caso in cui il soggetto proponente non sia aggiudicatario, allo stesso è riconosciuto un diritto di prelazione se dichiara di assumere la migliore offerta presentata).

Di seguito il testo della nuova normativa, con la precisazione che gli interventi devono essere realizzati “prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree edificate”:

“303. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016. L’Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell’approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all’ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di trenta giorni concesso all’ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto.

Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.”

per maggiori informazioni contattare il:

Dott. Orlando Menduto

Ufficio Studi AGAR SPORT MANAGEMENT

esperto@agarsport.org

o.menduto@commercialistisalerno.it

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Convenzione STUDIO POLISPECIALISTICO DI MEDICINA DELLO SPORT

studio ausiello

 

 

 

 

 

Stipulata Convenzione con lo Studio Medico Polispecialistico rappresentato dal Dott. Mario Ausiello, il quale garantirà insieme al suo STAFF,  agevolazione a tutti gli associati e Convenzionati AGAR in regola con il tesseramento e convenzione per le seguenti visiche specialistiche:

  • Visita Medico Sportiva per rilascio attestato per pratica sportiva AGONOSTICA e NON Agonistica
  • Settori di specializzazione:
  • Cardiologica, Fisiatria, Nutrizione, Dietologia, ecc…

Scarica Qui la Convenzione

 

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Convenzione UNVS NAPOLI e A.G.A.R.

 

unvsnapoli e agar convenzione

E’ stata stipulata  una Convenzione tra AGAR e  l’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sez. Napoli F.lli Salvati, Associazione benemerita del CONI . L’unione dei due enti viene stipulata in rispetto delle proprie norme statutarie favorendo la collaborazione per la divulgazione dei valori Olimpici mediante il supporto delle proprie attività statutarie. L’ accordo è stato firmato il giorno 26 marzo 2014 dal presidente UNVS NAPOLI Enzo Petrocco e dal Presidente AGAR SPORT MANAGEMENT Giuseppe Ranieri presso gli uffici dell’UNVS NAPOLI.
UNVS Enzo Petrocco2

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Convenzione Geosystem e AGAR

logo geosystems

Il giorno 4 Marzo 2014 presso gli uffici della Geosystem è stato firmato l’accordo che vede l’AGAR SPORT MANAGEMENT e GEOSYSTEM GROUP “laboratorio ricerca accreditato dal MIUR”  collaborare nel settore della ricerca di nuove tecnologice e strumenti tecnologici, applicati alla perfomance sportiva nonchè, sviluppare nuovi modelli di gestione per impianti sportivi e centri fitness mediante l’applicazione della domotica.

 

 

 

cofirma dora ranieri

Giuseppe Ranieri Presidente AGAR
Dora Costantini Amm.re della GEOSYSTEMS

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