Certificato Penale per chi lavora a contatto con i minori
3° AGGIORNAMENTO al 17-04-2014
Il Ministero della Giustizia è stato costretto a pubblicare una circolare interpretativa e ben 2 note di chiarimento nella stessa giornata che riducono di molto gli obblighi a carico delle Associazioni rispetto ai Certificati Penali anti-pedofilia previsti previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 pubblicato in GU solo il 22 marzo scorso . Per chi volesse leggere integramente la circolare e le note, le trovate a questi link: qui la circolare interpretativa qui e qui le note interpretative della circolare interpretativa.
Cosa si dice nella sostanza nelle circolari e nelle note? E cosa devono quindi fare le Associazioni?
a) I Volontari: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale
b) Per i lavoratori subordinati o para subordinati nelle Associazioni: per loro l’obbligo vige ancora (qui scaricate il modello). Il Ministero precisa che se i tempi di acquisizione del certificato penale si protraggano oltre il prossimo 6 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.
– Per il personale retribuito con voucher (Regime a € 7.500 dello Sport Dilettantistico, Fattura e ritenuta d’acconto, redditi divers)i: dovrebbero essere esenti da quest’obbligo ma la circolare e le 2 note interpretative non lo spiegano esattamente (lo si pare intuire tra le righe). Si consiglia comunque di far produrre almeno una autocertificazione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Norme Anti- Pedofili: l’obbligo scatta dal 6 aprile 2014 AGGIORNAMENTO in Attesa di ricevere il Certificato sarà possibile effettuare un’autocertificazione
1° INFORMATIVA del 1 Aprile 2014
Dal 6 aprile ) scatta l’obbl
igo del “certificato antipedofilia” per chiunque abbia a che fare con minorenni. Nella categoria rientrano solo per fare alcuni esempi : i catechisti delle parrocchie, i volontari di associazioni, i capiscout, gli allenatori di tutte le società sportive, gli insegnanti, i bidelli ….
L’obiettivo della legge è infatti quello di contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Ma toccherà al datore di lavoro richiedere alla Procura il certificato penale di chi intende impiegare. Tutte le organizzazioni che impiegano personale (volontario o meno) le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno quindi produrre i rispettivi certificati penali.
Se non lo fanno, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra 10 e i 15 mila euro. Una mazzata. Senza contare che per ogni certificato si può ipotizzare una spesa di circa 20 euro. Sembrerebbe uno scherzo d’aprile. Ma purtroppo non è così. Tutto l’universo delle onlus e non solo quello rischia quindi di essere travolto da un nuovo balzello.
Quella che nelle intenzioni doveva essere una norma per favorire la caccia al pedofilo si è trasformata in un caos normativo. Perché, almeno fino al 6 aprile (che tra l’altro è domenica) il certificato poteva essere richiesto soltanto dall’interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni e dall’autorità giudiziaria penale.
Non solo: un’altra norma vieta espressamente ai datori di lavoro di acquisire simili informazioni sui dipendenti. Anche perché – spiegano dal casellario giudiziale della Procura – «nel certificato penale vengono indicate tutte le condanne passate in giudicate».
E i problemi non sono finiti qui. Perché il decreto legge numero 39 recita testualmente: «Il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (tutti i reati che hanno a che fare con la pornografia, la prostituzione, l’adescamento e la violenza ai danni di minori, ndr)».
Così tutte le associazioni che hanno a che fare con i bambini, ma in teoria anche le scuole, sono di fronte a un bivio: o sospendono l’attività o rischiano la super multa. Anche se difficilmente lunedì scatteranno dei controlli a tappeto. Ma il rischio e i problemi restano. Non è nemmeno possibile chiedere un certificato penale che indichi solo i reati specifici legati alla pedofilia.
La caccia al pedofilo insomma sembra partita con il piede sbagliato. Anche perché il decreto 39 (che di buono ha aumentato le pene per i pedofili e inasprito le sanzioni per i maniaci che agiscono attraverso internet) nasce con l’obiettivo di recepire una direttiva europea.
Ma la Comunità europea aveva concesso ai datori di lavoro il diritto a chiedere informazioni. Un diritto che in Italia diventerà un obbligo difficile da rispettare, anzi impossibile entro domenica.
2° Informativa FONTE: CONI del 4 Aprile 2014
In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:
con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico
06-97996200
06-97996200.
a cura del:
Dott. Enzo Marra
Ufficio Studi AGAR Sport Management
esperto@agarsport.org
Posted in: Circolari e Normative, Ultime News
Leave a Comment (0) →





