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Buonocore Luca – Nomina a Consigliere Nazionale Ordine Chinesiologi

Buonocore Luca – Nomina a Consigliere Nazionale Ordine Chinesiologi

Congratulazioni al Dott. Buonocore Luca, dirigente sportivo e formatore settore Fitness e pesistica del centro Studi AGAR SPORT MANAGEMENT, per la nomina a consigliere nazionale dell’ Unione Nazionale Chinesiologi svoltosi in occasione del XVIII Congresso Nazionale che si è tenuto a Roma il 27 settembre 2020.

 

Il direttivo Nazionale A.G.A.R. in uno con tutti i dirigenti , inviano le più cordiali e sincere congratulazioni al dott. Buonocore, augurando buon lavoro per l’importante incarico ricevuto.

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I Contratti di Assicurazione Sportiva

I Contratti di Assicurazione Sportiva

I Contratti di Assicurazione Sportiva

AVV .  Marcello Sangiorgio

Membro Commissione Legale

e

Centro Studi AGAR

Quando si parla di coperture assicurative nello sport, pensiamo in particolar modo alla copertura da assicurare agli sportivi dilettanti ed alle loro società sportive, in quanto questi rappresentano i soggetti che maggiormente dimostrano una necessità di tutela e di assistenza, non solo in campo assicurativo, ma anche sotto il profilo sanitario e più generalmente negli aspetti organizzativi e della legislazione di riferimento per una corretta e serena conduzione dell’Ente sportivo.

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Affrontando quello che è il tema centrale del dibattito sulle coperture assicurative in ambito sportivo nel nostro territorio, si può segnalare subito come questo sia un mercato in continua crescita negli ultimi anni destando particolare attenzione da parte delle Compagnie, purtroppo non sempre in grado di escogitare delle soluzioni che potessero essere puntuali per le complesse esigenze della realtà sportiva italiana.

Si ravvisano tre ragioni, secondo le comuni vedute degli operatori interni al settore, che hanno consentito l’ascesa del mercato delle coperture assicurative.

La prima ragione è insita nella diffusione della pratica sportiva come fenomeno di massa, come vero e proprio impulso alla cultura del movimento e della cura di sé, che oramai come sostengono alcuni sociologi è di diritto entrata nell’impostazione delle politiche sociali. Secondo una appurata statistica, a metà del secolo scorso gli sportivi nel nostro Paese ammontavano a 500.000,00 unità, per evidenti ragioni culturali infatti, lo sport era riservato esclusivamente alle elite, per altro il pensiero comune dominante guardava con diffidenza alle distrazioni causate dalla passione sportiva.

Stando a quelli che sono i più recenti dati ISTAT, oltre 30 milioni di cittadini dichiarano di praticare sport nel corso dell’anno mediante una disciplina sportiva praticata anche saltuariamente, mentre oltre 15 milioni sono i soggetti che praticano sport in maniera continuativa, sia da liberi che mediante il supporto di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione sportiva o anche altre realtà non riconosciute dal CONI, le Società sportive ammontano invece a circa 100.000. Naturalmente è in primo luogo ai soggetti che praticano sport in modo continuativo che il marcato assicurativo deve guardare con attenzione, anche se secondo molti è giunto il momento anche secondo le stesse Compagnie di sperimentare delle coperture che possano essere adattabili anche per i cosiddetti praticanti saltuari.

La seconda ragione di crescita risiede nella maggiore sensibilità della popolazione verso una ricerca della sicurezza, della tutela assicurativa, della risoluzione del danno attraverso l’assicurazione del rischio. Oggi infatti numerosi soggetti ricorrono a coperture assicurative al fine di salvaguardare diversificate situazioni giuridiche, è dunque il mercato assicurativo in generale ad essersi enormemente accresciuto sotto la spinta delle Pubbliche Istituzioni, al di là anche di quelle che sono le polizze obbligatorie.

E’ in questo quadro che anche i singoli praticanti, ma soprattutto le loro organizzazioni, si sono poste sempre più il problema delle coperture assicurative, tutelandosi sotto il profilo della responsabilità civile e di quella personale per gli infortuni degli atleti.

Nessun Dirigente sportivo oramai mette a repentaglio la propria responsabilità riguardo gli infortuni che possono essere patiti dagli atleti della Società a cui appartengono, anche se tutt’oggi l’obbligatorietà dell’assicurazione ex lege la situazione ci appare oggi particolarmente incerta interpretazione del materiale normativo di cui si dispone. Infatti l’art. 51 della Legge Finanziaria del 2003 sanciva l’obbligatorietà per gli sportivi dilettanti di dotarsi di un’assicurazione per gli infortuni e per il caso di morte; nella Finanziaria dell’anno successivo si introduceva la definizione di parametri per la tipologia delle coperture da definirsi per Decreto concertato dal Consiglio dei Ministri nel 31 gennaio  2004, lo stesso decreto fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 aprile del 2005, oltre ai parametri la sorpresa fu che si stabilivano diversi premi per disciplina, vincolando gli sportivi con le loro organizzazioni di appartenenza. Ciò naturalmente non fu accolto di buon grado dal mondo sportivo, privato della possibilità di una libera scelta all’interno di un libero mercato, il che generò ricorsi dinanzi al TAR del Lazio da parte di molteplici organismi sportivi, ciò indusse il Governo a ritirare il provvedimento con una formula discutibile: Si sospendevano gli obblighi contenuti nella Legge originale, fino all’emanazione di un nuovo Decreto sui parametri che sarebbe poi dovuto essere emanato entro il 2006.

La terza ragione di crescita del mercato è insita sicuramente nel Decreto di chiusura della Sportass (La Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi), la più concreta conseguenza è stata in ogni caso che le Federazioni e le altre organizzazioni che utilizzavano delle convenzioni assicurative della Sportass entro il 31 Dicembre 2007 devono provvedere ad attivare altre assicurazioni rivolgendosi al mercato privato delle assicurazioni, in quanto INAIL, attraverso il Decreto è stata incaricata di gestire le evenienze attive ed i sinistri solo fino a tale data.

Dalla situazione di produzione normativa appena descritta emergono due dati allarmanti, oltre al dubbio di fondo del requisito dell’obbligatorietà. Il primo riguarda l’inesistenza di base dei parametri, sarebbe secondo molti utile fornire una garanzia minima obbligatoria sugli infortuni mortali ed in seguito una rimodulazione degli aumenti di capitali e premi. Inoltre altro dato è l’adozione del criterio di liquidazione del danno legato direttamente al tipo di trauma procurato, a cui corrisponda direttamente un indennizzo economico predefinito in apposita tabella, piuttosto che la liquidazione dei punti percentuali di invalidità permanente sulla base del massimale economico previsto in polizza. Nonostante tutto secondo opinione diffusa, di fronte al’enorme quantità di soggetti assicurati nei contratti collettivi sul tesseramento delle associazioni nazionali, la Tabella lesioni sia ancora oggi lo strumento migliore, anche se più oneroso per le Compagnie. La predeterminazione dell’ammontare dell’indennizzo del danno permette una più rapida liquidazione da parte dei Centri di Liquidazione Sinistri e allo stesso tempo permette di allargare la platea degli aventi diritto, la liquidazione dei sinistri inoltre può esser considerata oltre tutto una sorta di cartina al tornasole per verificare l’affidabilità dei contratti di assicurazione a cui è possibile rivolgersi, è auspicabile possano infatti formarsi delle piattaforme “Ad hoc”con delle procedure di gran lunga più semplici di quelle già esperite.

Altra questione su cui la giurisprudenza sportiva dovrebbe assolutamente far luce, è la totale assenza nei testi legislativi dell’obbligo riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile per i Clubs e per i singoli praticanti, questa costituisce un grave vulnus, proprio perché i casi più drammatici che possono accadere riguardano esattamente l’impossibilità di risarcire il danno provocato a terzi, con gravi conseguenze personali. Tre poi sono le tipologie a cui sono riconducibili le categorie di soggetti che necessitano di copertura assicurativa: a) I tesserati delle Associazioni Nazionali; b) Le Società sportive sul territorio, i propri associati, le strutture che eventualmente possiedono o hanno in gestione; c) I praticanti “Liberi”, come nuova categoria di sportivo emergente.

Per quanto riguarda la prima categoria il tipo d’intervento è quello di assicurare le attività realizzate  sotto l’egida di quella Organizzazione, Federazione o Ente di promozione per quanto riguarda la responsabilità civile per gli stessi organizzatori delle attività, prevedere poi una specifica responsabilità per i singoli atleti, istruttori ed atleti, definendo la copertura del cosiddetto “Rischio in itinere” per gli stessi soggetti appena riportati, stabilendo dei livelli di copertura particolare sulla responsabilità civile, come l’inserimento di particolari clausole contrattuali contenenti esenzione da liquidazione del sinistro equiparando l’utilizzo di sostanze dopanti a quelle stupefacenti.

Per quanto riguarda la seconda categoria poi, si segnala che non tutte le attività vengono coperte assicurativamente in virtù della sola appartenenza ad un’associazione nazionale, vi sono infatti molti traumi che non vengono coperti per ragioni di equilibrio della polizza, esempio sicuramente sono le cure di riabilitazione post- trauma per alcuni sport od al mancato  guadagno  per malattia dell’istruttore.

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da sx il consigliere Cav. Domenico Ventola, il Presidente Giuseppe Ranieri, il consocio e membro del Centro Studi AGAR avv. Marcello Sangiorgio.

 

Per quanto riguarda l’ultima categoria invece, quella dei cosiddetti “Praticanti liberi”, c’è da dire che essa costituisce una sorta di nuova sfida allo stesso tempo innovativa ed intrigante. Se non è sempre agevole riuscire ad individuare i soggetti che dovrebbero ottenere una copertura assicurativa, esiste comunque una fascia di praticanti abbastanza ben individuata che sono i soggetti  che abitualmente fruiscono degli impianti sportivi. Il problema da risolvere per gli assicuratori non è quello di mantenere il premio assicurativo quanto più contenuto possibile, quanto l’individuazione dei soggetti assicurati che forniscano la cosiddetta “Massa critica”, se per i soci  questa opportunità potrebbe essere rappresentata dalle stesse associazioni sportive, per i privati potrebbero essere i gestori degli impianti o le Associazioni rappresentative di appartenenza.

Queste per le Compagnie assicurative sarebbero sicuramente delle frontiere del tutto nuove da poter varcare, sicuramente avvalendosi del valido sostegno delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva e delle Società sportive stesse, che potranno essere protagonisti di un rinnovato percorso di crescita per il nostro sistema assicurativo in ambito sportivo.

+ INFO Coperture Associati AGAR

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Legge nuova Sabatini bis

Misura:
Nuova SabatiniEnte gestore:
Ministero Sviluppo EconomicoAmbito territoriale:
Tutta ItaliaTipologia Agevolazione
Contributo conto interessi

Scadenza:
Esaurimento risors

Nuova Sabatini

 

Dal 31 marzo 2014 è aperto lo sportello per l’accesso alle agevolazioni della Sabatini bis, il meccanismo agevolativo istituito dall’art. 2 del D.L. 69/2013.

La misura riconosce un contributo in conto interessi, da concedersi a fronte di finanziamenti accesi per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Il contributo in conto interessi riguarda i soli finanziamenti e le operazioni di leasing finanziario che abbiano durata massima di 5 anni.

Le operazioni finanziarie (prestiti o leasing) agevolabili possono essere richieste per un importo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche a copertura totale delle spese ammissibili.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni (con un piano di ammortamento a rate semestrali costanti) e di importo equivalente al finanziamento.

Le imprese beneficiarie possono accedere anche alla garanzia del Fondo per le PMI, con una copertura dell’80% dell’importo complessivo del prestito.
Le richieste di garanzia relative ai suddetti finanziamenti agevolati saranno esaminate dal Comitato di gestione del Fondo in via prioritaria.

Iter di concessione finanziamento

  1. La delibera

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di Cassa depositi e prestiti della verifica disponibilità plafond e della disponibilità dei contributi, la banca/intermediari finanziario adotta la delibera di finanziamento.

  1. La stipula del contratto

La stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti della provvista erogata a valere sul plafond, pena la decadenza dal contributo concesso. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro tale termine ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, la banca/società di leasing è tenuto a darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

  1. L’erogazione del finanziamento

Il finanziamento deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento, con facoltà per le banche di eseguire i pagamenti direttamente in favore dei fornitori delle PMI, in relazione ai beni oggetto del finanziamento.

In allegato :

Scheda sintesi misura

 

a Cura del

Dott. Errico Formchella (SEF CONSULTING)

Ufficio Studi AGAR SPORT MANAGEMENT

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