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Obbligo del parere CONI su impianti Sportivi

Spesso  si avviano le procedure per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, o per la loro trasformazione e/o ampliamento, senza tenere conto della obbligatorietà del preventivo parere CONI sui progetti.

Risulta ancora che, a volte, le Commissioni Comunali di Vigilanza, istituite in applicazione del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, rilasciano pareri su progetti di impianti sportivi senza la prescritta presenza, a titolo consultivo, del rappresentante CONI e che anche le Conferenze dei servizi, convocate in applicazione dell’art. 58 del D.P.R. 207/2010, rilasciano pareri sulla realizzazione di impianti sportivi prescindendo dalla presenza di un rappresentante del CONI.

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero portare anche al diniego del rilascio del certificato di omologazione da parte delle competenti Federazioni Sportive o, addirittura, ad ostacolare il rilascio del Certificato di Agibilità dell’impianto sportivo realizzato o ristrutturato si ritiene doveroso ricordare e precisare quanto segue:

PARERE CONI SUI PROGETTI

–         Come stabilito dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di nuova realizzazione e/o trasformazione di impianti sportivi sono soggetti al parere del CONI;

–         Ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n. 302 il parere riguarda anche i progetti di palestre ed impianti sportivi scolastici;

–         Tale parere, rilasciato dal CONI in linea tecnico-sportiva, riguarda tutti gli impianti sportivi pubblici, o privati di uso pubblico, indipendentemente dalle modalità di finanziamento delle relative opere (mutui, project financing, fondi comunali, ecc.) indipendentemente dalla presenza o meno di istallazioni per spettatori;

–         Il D.M. 18 marzo 1996, relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, stabilisce (art. 1) che tutti gli impianti devono essere conformi anche ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali ed ha un campo di applicazione che comprende anche gli impianti sportivi esistenti soggetti a variazioni distributive e/o funzionali, (eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria);

–         Il D.M. 18 marzo 1996 stabilisce (art. 3) che i progetti relativi ad impianti destinati ad attività sportive con presenza di spettatori in numero superiore a 100 devono essere presentati al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione (Permesso di Costruire), già corredati del parere del CONI e, successivamente, dal Comune stesso, sottoposti alla Commissione Provinciale di Vigilanza per il rilascio del parere di conformità dell’impianto alle norme del decreto;

–         Il D.M. 18 marzo 1996 stabilisce infine (art. 20) che anche gli impianti privi di spettatori, o fino a cento spettatori, devono essere conformi ai regolamenti del CONI e della F.S.N.; in questo caso non è quindi necessario il parere della C.P.V. sul progetto ma resta d’obbligo quello del CONI;

–         La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 rende d’obbligo (art. 23, comma 2) “l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate” e stabilisce (art. 24, comma 7) che opere realizzate in modo da impedirne l’utilizzazione da parte delle persone handicappate sono “dichiarate inabitabili ed inagibili” con relative ammende per progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e per il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità;

–         Le norme CONI sono conformate a quanto richiesto dalla L. 104/1992 sopra citata e pertanto stabiliscono, nel dettaglio, le prescrizioni tecniche da osservare per garantire la piena fruibilità dell’impianto da parte dei disabili motori, sia come spettatori sia come fruitori sportivi (atleti, istruttori, ecc.), con tutti i requisiti richiesti per il conseguimento della certificazione di agibilità;

–         Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, la validazione di progetti per impianti sportivi privi del parere del CONI costituisce una violazione dei compiti del responsabile del procedimento e può portare alla nullità degli atti con tutte le possibili relative conseguenze amministrative.

CONFERENZE DEI SERVIZI

–         Ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 207/2010 le conferenze dei servizi relative ad impianti sportivi non possono prescindere dalla presenza di un rappresentante del CONI e comunque sono subordinate alla preventiva acquisizione del parere tecnico-sportivo del CONI sul progetto;

–         Nel merito si ritiene opportuno richiamare le prescrizioni contenute negli articoli 9, 10 e 59 del citato D.P.R. 207/2010.

COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA

–         Le Commissioni Comunali di vigilanza istituite in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 devono, nel caso prendano in esame progetti di impianti sportivi, basare il loro parere sui contenuti del D.M. 18/03/96 e quindi, come stabilito dall’art. 3, non possono considerare il progetto conforme alle norme del decreto stesso se questo non è corredato dal parere del CONI;

–         In caso di esame di progetti relativi ad impianti sportivi, alle Commissioni deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI (Circolare Ministero dell’Interno del 2 aprile 2002 n. 7.001).

  Ulteriori informazioni, norme, modulistica, ecc. possono essere reperiti sul sito www.coni.it.

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